Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

è stata una delle maggiori sfide riscontrate nella gestione globale della pandemia di COVID-19. Le raccomandazioni emanate dal Direttore generale ai sensi di questi articoli continuano a non essere vincolanti per gli Stati Parti.

È opportuno notare che in Svizzera, secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEp l’UFSP pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull’utilizzazione di agenti patogeni. In questo ambito è libero di tenere conto delle raccomandazioni dell’OMS.

Parte V – Misure di sanità pubblica

Art. 24 Operatori di trasporto

L’emendamento all’articolo 24 paragrafo 1 sottoparagrafi (a) e (b) prevede che gli operatori di trasporto collaborino all’applicazione delle misure sanitarie anche a bordo e durante l’imbarco e lo sbarco. In Svizzera è già così in virtù degli articoli 41–43 LEp che disciplinano i provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori. Questo chiarimento potrà essere preso in considerazione per eventuali nuove ordinanze, non è però necessario modificare la legislazione nazionale.

Art. 27 Mezzi di trasporto affetti

Al paragrafo 1, oltre all’isolamento è stata aggiunta la quarantena agli esempi di misure sanitarie per gli operatori di trasporto che possono essere adottate dall’autorità competente. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

Parte VI – Documenti sanitari

Art. 35 Norma generale

Il nuovo paragrafo 2 precisa che i documenti sanitari previsti dal RSI possono essere rilasciati in formato digitale o non digitale, con riserva degli obblighi di ogni Stato Parte relativi al formato dei documenti derivanti da altri accordi internazionali. Questa disposizione non impone l’introduzione di certificati digitali, ma offre la possibilità di ricorrere a tale formato in aggiunta a quello cartaceo.

In Svizzera, l’articolo 23 LEp prevede già la possibilità di rilasciare certificati internazionali di vaccinazione. I dettagli tecnici sono disciplinati nell’articolo 50 dell’ordinanza del 29 aprile 20158 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (ordinanza sulle epidemie, OEp). Il paragrafo 3 prevede che i documenti sanitari, a prescindere dal loro formato, devono essere conformi agli allegati 6, 7, 8 e 9 del Regolamento e che la loro autenticità deve poter essere verificata.

8 RS 818.101.1