Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
e il controllo della diffusione transfrontaliera di malattie. L’esecuzione di analisi pertinenti delle esigenze e delle lacune e l’adozione del mandato tramite consenso (ai sensi dell’art. 54bis) sono elementi centrali del Meccanismo. Il Meccanismo di coordinamento finanziario sottostà e deve rispondere all’AMS, composta dai delegati dei 194 Stati Membri dell’OMS.
Le disposizioni dell’articolo 44bisnon impongono alcun obbligo alla Svizzera e non è necessario modificare la legislazione nazionale.
Art. 45 Trattamento dei dati personali
L’emendamento all’articolo 45 consiste in un adeguamento linguistico per cui l’elaborazione viene anteposta alla rivelazione dei dati. L’emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.
Parte IX – Registro degli esperti RSI, Comitato di emergenza e Comitato di revisione
Art. 48 Termini di riferimento e composizione
Il paragrafo 1bisfa riferimento al Regolamento per i gruppi consultivi dell’OMS per tenere conto di fattori quali le competenze richieste, l’equa rappresentanza geografica o l’equilibrio di genere nella selezione degli esperti.
L’emendamento al paragrafo 2 risponde alla necessità di coinvolgere nel Comitato di emergenza esperti provenienti dai Paesi in cui si verifica un evento e non solo dal Paese in cui l’evento ha avuto origine. Ciò consente di avere una visione più completa dell’evento.
Questi emendamenti non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 49 Procedura
Con l’emendamento al paragrafo 4 il Direttore generale deve tener conto del punto di vista di tutti i Paesi in cui si verifica un evento e non solo del Paese in cui l’evento ha avuto origine. Analogamente all’emendamento all’articolo 48 paragrafo 2, ciò consente di avere una visione completa dell’evento.
Il Direttore generale sarà ora tenuto a comunicare agli Stati Parti la determinazione e la cessazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresi gli elementi fattuali su cui si basano le raccomandazioni temporanee e la composizione del Comitato di emergenza. Questa è già la prassi usuale adottata finora nelle precedenti emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ma ora è stata messa per iscritto con l’emendamento al paragrafo 6.
Art. 50 Condizioni di riferimento e composizione
All’articolo 50 paragrafo 1 sottoparagrafo (b) è stato effettuato unicamente un adeguamento linguistico per cui è stata aggiunta la congiunzione «e» dopo il punto e virgola alla fine della frase. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.