Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
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regolarmente le commissioni competenti (Commissioni della politica estera [CPE] e Commissioni della sicurezza sociale e della sanità [CSSS]) in merito al processo di negoziazione, conformemente all’articolo 152 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 20025 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl). Inoltre, le CPE hanno chiesto di essere consultate conformemente all’articolo 152 capoverso 5 LParl. La CPE-N ha confermato la posizione e le priorità della Svizzera per i negoziati nella sua seduta del 29 aprile 2024 e la CPE-S ne ha preso atto nella sua seduta del 6 maggio 2024, rinunciando a una presa di posizione esplicita. Secondo quanto previsto, le commissioni competenti saranno inoltre consultate in merito al presente rapporto esplicativo parallelamente alla consultazione delle cerchie interessate, che sarà avviata dal Consiglio federale (v. cap. 5.3).
3 Commento agli emendamenti
Qui di seguito vengono illustrati gli emendamenti al RSI adottati. Sono elencati solo gli articoli oggetto di modifiche. Gli articoli del RSI in vigore che non sono stati emendati non vengono trattati.
In molti casi si tratta di modifiche di natura linguistica che per coerenza sono state effettuate in tutto il testo del Regolamento. Tra questi figurano l’armonizzazione del termine «capacità essenziali» dell’allegato 1 negli articoli 5, 13, 19, 20, 21 e 44, la sostituzione del termine «Dichiarazione marittima di sanità» in «Dichiarazione sanitaria della nave» nell’articolo 37 e negli allegati 3 e 8, nonché adeguamenti linguistici minimi negli articoli 19, 23, 28 e 60. Inoltre, negli articoli 11, 12, 13, 15, 48, e 49 sono state inserite le modifiche conseguenti al nuovo livello di allerta «emergenza pandemica» derivanti dall’articolo 12 paragrafo 4bis. Infine, l’aspetto preparatorio è stato integrato negli articoli 2, 13, 44 e nell’allegato 1 (cfr. art. 2 e all. 1) e l’aspetto della prevenzione, già previsto nell’articolo 2, è stato precisato nell’articolo 5.
3.1 Emendamenti al testo del RSI (2005) Parte I – Definizioni, scopo e ambito, principi e autorità responsabili
Art. 1 Definizioni
Nell’articolo 1 sono state inserite tre nuove definizioni di termini rilevanti per gli emendamenti al RSI: «autorità nazionale competente in materia di RSI», «emergenza pandemica» e «prodotti sanitari utili». Questi nuovi termini sono spiegati negli articoli in cui sono applicati, vale a dire gli articoli 4, 12 e 13.
Art. 2 Scopo e ambito
Per poter adempiere allo scopo e all’ambito del Regolamento, che mirano a prevenire e tenere sotto controllo la diffusione internazionale di malattie, è necessaria