Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
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Compendio
Il RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale volta a prevenire, prepararsi, proteggere, tenere sotto controllo e rispondere alla diffusione internazionale di malattie, evitando inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionali. Il RSI fornisce il quadro normativo per la dichiarazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Situazione iniziale
Il 1° giugno 2024, l'Assemblea mondiale della sanità (AMS), composta dai delegati dei 194 Stati Membri dell’OMS, ha adottato per consenso alcuni emendamenti mirati al RSI (2005). Il presente rapporto esplicativo li spiega in dettaglio ed esamina le loro ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.
Contenuto del progetto
Gli emendamenti adottati consentono di rafforzare le capacità di base per la prevenzione, la sorveglianza, la preparazione e la risposta alle minacce per la salute pubblica, di migliorare lo scambio d’informazioni con l’OMS e di consolidare la collaborazione con altri Stati Parti. Il RSI modificato contribuisce pertanto a migliorare la protezione della popolazione svizzera contro la diffusione transfrontaliera di malattie.
Dall’analisi degli emendamenti si possono trarre le seguenti conclusioni concrete per la Svizzera:
− l’attuazione degli emendamenti non richiede modifiche legislative in Svizzera;
− i nuovi obblighi derivanti dagli emendamenti (p. es. capacità essenziali
supplementari) possono essere adempiuti con le strutture e le risorse esistenti;
− gli emendamenti non hanno ripercussioni finanziarie per la Svizzera;
− oltre che come Centro nazionale per il RSI, l’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) dovrebbe essere designato dal Consiglio federale anche come «autorità nazionale competente in materia di RSI» mediante ordinanza. Questa nuova autorità dovrebbe garantire il coordinamento globale dell’implementazione del RSI. L’UFSP potrebbe svolgere questo ruolo con le risorse umane esistenti;
− la gestione della misinformazione e della disinformazione prevista nell’ambito
delle capacità in materia di comunicazione sui rischi (all. 1 sez. A par. 2 sottopar. [c] n. vi e par. 3 sottopar [i]) sarà implementata nel quadro di un’informazione oggettiva e scientifica da parte della Confederazione sui pericoli delle malattie trasmissibili già prevista nell’articolo 9 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp). La Svizzera implementerà le capacità di base per la comunicazione sui rischi in conformità con questa disposizione, prestando attenzione al rispetto dei diritti e in particolare alla libertà di espressione. Il Consiglio federale ritiene pertanto che una comunicazione sui rischi attraverso un’informazione oggettiva e scientifica sia sufficiente per gestire la