Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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composto da esperti riconosciuti a livello internazionale, l’OMS stabilisce, in base a una serie di criteri, l’esistenza o meno di una situazione di emergenza e formula raccomandazioni per superarla. Nell’ambito delle sue attività di sorveglianza, l’OMS raccoglie inoltre informazioni sugli eventi e valuta il rischio potenziale di diffusione delle malattie su scala internazionale. A tale scopo l’OMS può utilizzare anche le informazioni provenienti da fonti non ufficiali o da Paesi vicini e trasmetterle agli Stati Parti interessati chiedendo conferme.

Conformemente al RSI (2005), ogni Paese deve designare un Centro nazionale per il RSI che funga da interlocutore per l’OMS. In Svizzera, questo compito è stato affidato all’UFSP, incaricato di coordinare il trattamento delle notifiche e l’adozione di eventuali misure necessarie in tutti i casi che concernono malattie trasmissibili.

In caso di eventi di rilevanza internazionale, l’OMS convoca un Comitato di emergenza composto da esperti internazionali e da rappresentanti dello Stato Membro che ha notificato l’evento e decide l’ulteriore modo di procedere. Anche dopo una notifica occorre continuare a comunicare regolarmente all’OMS informazioni rilevanti, includendo le definizioni di caso, i risultati di laboratorio, la fonte e il tipo di rischio, il numero dei casi di malattia e decesso, le condizioni che incidono sulla diffusione della malattia e le misure sanitarie adottate. L’allegato 1 del RSI (2005) riporta nei dettagli i requisiti essenziali di capacità del sistema di sorveglianza a livello locale, intermedio e nazionale e le misure tecniche da adottare ai punti di ingresso per implementare le prescrizioni. L’allegato 1 del RSI (2005) descrive inoltre le disposizioni relative all’infrastruttura e le misure tecniche necessarie ai punti di ingresso nonché le disposizioni sanitarie che possono essere previste per le persone in entrata o in uscita oppure per le aziende di trasporto, i mezzi di trasporto e le merci trasportate ecc. nel traffico internazionale.

Il RSI (2005) è un insieme di norme vincolanti di diritto internazionale che poggia direttamente sullo statuto dell’organizzazione responsabile (art. 21 lett. a della Costituzione dell’OMS2). Agli Stati Parti non si chiede pertanto un consenso esplicito: le disposizioni del RSI entrano in vigore in tutti gli Stati membri, tranne in quelli che dichiarano di non accettarle oppure fanno riserve in merito (art. 22).

Il RSI (2005) è entrato in vigore il 15 giugno 2007 a livello internazionale. Il Consiglio federale ha adottato senza riserve tale revisione e ha designato l’UFSP come Centro nazionale competente. La legge del 28 settembre 20123 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie, LEp) tiene conto del RSI.

1.1.2 Processo dell’OMS volto a negoziare emendamenti al RSI (2005) a seguito della pandemia di COVID-19

Nel maggio 2022, la 75aAMS ha deciso di avviare un processo formale volto a negoziare emendamenti al RSI (2005) attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro composto da Stati Membri dell’OMS, il Gruppo di lavoro sugli emendamenti al RSI

2 RS 0.810.1

3 RS 818.101