Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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La Svizzera ha partecipato attivamente al dibattito e ai negoziati relativi agli emendamenti al RSI (2005). Gli Stati Membri dell’OMS hanno presentato oltre 300 proposte di emendamento per rafforzarlo e colmarne le lacune. Il WGIHR, che si è occupato di questo processo di modifica, era composto dai 196 Stati Parti del RSI. La partecipazione attiva della Svizzera a questi negoziati era importante affinché potesse far valere i propri interessi in modo mirato.

La Svizzera si è impegnata per raggiungere un risultato consensuale e in questi negoziati ha perseguito quattro obiettivi prioritari: 1) mantenere il RSI quale strumento importante per uno scambio efficiente di dati e informazioni; 2) proporre concretamente la designazione di un organo supplementare responsabile del coordinamento generale dell’implementazione del RSI; 3) colmare le lacune del RSI, individuate durante la pandemia di COVID-19, sulla base delle raccomandazioni del Comitato di revisione degli emendamenti al RSI (2005); e 4) sostenere gli adeguamenti tecnici e mirati dello strumento esistente.

La Svizzera si è attenuta alle seguenti linee guida:

a) Scopo e ambito: la posizione della Svizzera si è basata sul fatto che i negoziati all’interno del WGIHR si limitavano a emendamenti mirati e tecnici che non andavano oltre lo scopo e l’ambito dell’attuale RSI. Le modifiche apportate non avrebbero in alcun modo dovuto costituire un indebolimento del RSI esistente. Concretamente, per la posizione negoziale ciò significava che:

− non andava apportato nessun emendamento fondamentale all’articolo 2 «Scopo e ambito»;

− nessun emendamento avrebbe dovuto comportare obblighi supplementari per la Svizzera per quanto riguarda l’accesso ai prodotti terapeutici;

− non andava creato nessun nuovo fondo per finanziare l’implementazione del RSI;

− la protezione della proprietà intellettuale non avrebbe dovuto essere indebolita dal RSI;

− non andava incluso nel RSI nessun riferimento sostanziale all’accordo sulle pandemie o al suo contenuto.

b) Scambio di informazioni e di dati epidemiologici: la Svizzera ha inoltre ritenuto essenziale in particolare lo scambio rapido e affidabile di informazioni, compresi i campioni di agenti patogeni e i dati derivati dal sequenziamento genetico. Si trattava di un elemento importante e non negoziabile per la sorveglianza e l’intervento precoce. La Svizzera si è opposta all’idea di porre una qualsiasi condizione allo scambio di questi dati epidemiologici. Per quanto riguarda eventuali emendamenti relativi alla trasparenza o alla trasmissione e alla condivisione di dati personali e di dati aziendali interni (segreti d’affari ecc.), la Svizzera si adopera per proteggerli conformemente agli obblighi, alle normative e alle leggi esistenti. Si è impegnata per evitare di indebolire la protezione internazionale attuale.

c) Tutela coerente dei diritti fondamentali: la Svizzera ha ritenuto che il riferimento ai diritti umani e alle libertà fondamentali delle persone nel RSI fosse fondamentale e dovesse essere mantenuto. Inoltre, gli adeguamenti negoziati non avrebbero dovuto nuocere agli interessi economici della Svizzera.