Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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un’adeguata preparazione. L’aggiunta della dimensione preparatoria nell’articolo 2 è quindi solo di natura linguistica e riflette anche le modifiche riguardanti le capacità essenziali di cui all’allegato 1. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

Art. 3 Principi

Con l’emendamento all’articolo 3, nei principi viene stabilito che l’implementazione del RSI, oltre che avvenire nel pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, deve anche promuovere l’equità e la solidarietà. Ciò è anche in linea con il mandato del WGIHR assegnatogli dal Comitato esecutivo dell’OMS con la decisione EB150(3)6. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

Art. 4 Autorità responsabili

Con il presente articolo gli Stati Parti sono esortati a designare, oltre al Centro nazionale per il RSI già previsto nell’attuale versione del Regolamento, anche una nuova «autorità nazionale competente in materia di RSI».

Nel suo rapporto del 30 aprile 20217, nell’ambito della risposta all’emergenza COVID-19, il Comitato di revisione degli effetti prodotti dal RSI (2005) ha formulato varie raccomandazioni per migliorare l’implementazione del RSI. In particolare, ha raccomandato che la responsabilità per l’implementazione del Regolamento sia affidata a un alto livello di governo. Con l’autorità nazionale competente in materia di RSI non si tratta necessariamente di creare un nuovo ente, bensì di garantire che l’autorità nazionale designata possa assumersi nei confronti dell’OMS la responsabilità di coordinamento oltre che la responsabilità tecnica di Centro nazionale per il RSI.

Mentre il Centro nazionale per il RSI resta responsabile per l’attuazione tecnica del RSI a livello nazionale, la nuova autorità nazionale competente in materia di RSI garantisce il coordinamento globale dell’implementazione. Questo nuovo ente non avrà alcuna prerogativa decisionale nell’ambito dei processi nazionali.

L’articolo lascia agli Stati Parti la facoltà di accorpare l’autorità nazionale competente in materia di RSI con il Centro nazionale per il RSI esistente. Per la Svizzera ciò significa che la nuova funzione può essere svolta dallo stesso Ufficio federale che gestisce il Centro nazionale per il RSI. Nel 2006 i compiti del Centro nazionale sono stati affidati all’UFSP mediante un decreto del Consiglio federale. Nel 2016 ciò è stato iscritto per fini organizzativi anche nell’articolo 80 capoverso 3 LEp, nel quadro della revisione totale della legge.

Questo emendamento chiarirà le competenze in materia di implementazione del RSI nei confronti dell’OMS, ma non avrà alcuna ulteriore influenza sull’implementazione della preparazione e della gestione delle crisi in Svizzera.

6https://apps.who.int/gb/or/e/e_150r1.html > EB150/2022/REC/1 (full document)

7https://www.who.int/publications/m/item/a74-9-who-s-work-in-health-emergencies8

RS 818.101.1