Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Parte X – Disposizioni finali
Art. 54bisComitato degli Stati Parti per l’implementazione del Regolamento sanitario internazionale (2005)
Questo nuovo Comitato si occuperà dell’implementazione e del rispetto del RSI. Nonostante la condizione di cui all’articolo 5 per lo sviluppo, il rafforzamento e il mantenimento delle capacità essenziali richieste nell’allegato 1, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che non tutti i Paesi sono allo stesso livello di implementazione delle capacità essenziali. Il nuovo Comitato affronterà la questione e rafforzerà la collaborazione internazionale in modo che tutti i Paesi possano implementare e applicare al meglio il RSI. Inoltre, il Comitato dovrà offrire anche l’opportunità di scambio di buone prassi e competenze, nonché facilitare il rispetto del Regolamento. La disposizione precisa esplicitamente che questo Comitato ha natura esclusivamente facilitativa e consultiva e opera in modo non antagonistico, non punitivo, costruttivo e trasparente (par. 1). La Svizzera in generale sostiene le proposte volte a rafforzare l’implementazione del RSI. Questo emendamento non avrà conseguenze dirette per la Svizzera, se non la possibilità di sedere nel Comitato, e non richiede dunque alcuna modifica della legislazione nazionale.
3.2 Emendamenti agli allegati del RSI (2005)
Allegato 1: Capacità essenziali
L’allegato 1 del RSI elenca le capacità essenziali richieste agli Stati Parti per adempiere allo scopo del Regolamento, vale a dire prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie. Gli emendamenti all’allegato 1 sono in linea generale intesi a rafforzare tali capacità essenziali.
La struttura delle sezioni dell’allegato è stata in parte rimaneggiata e nella versione inglese è stato fatto un adeguamento linguistico («capacità» è stato scritto al plurale invece che al singolare)9. Inoltre, in vari passaggi dell’allegato sono state integrate alcune attività in cui gli Stati Parti devono sviluppare e mantenere le capacità, in particolare in materia di prevenzione e preparazione. Effettivamente, nell’adempimento dello scopo e dell’ambito del Regolamento sono implicite un’adeguata preparazione e quindi anche la prevenzione. La Svizzera mantiene già capacità di prevenzione e preparazione adeguate e soddisfa i requisiti del RSI. A questo proposito è opportuno precisare che gli Stati Parti rimangono liberi di scegliere i mezzi che meglio ritengono per assumere le capacità essenziali di coordinamento, preparazione e prevenzione elencate nell’allegato 1, che possono anche essere garantite nel quadro di piani d’azione, strategie, linee guida o piattaforme di scambio. Al riguardo, l’articolo 5 capoverso 1 LEp prevede che l’UFSP elabori, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti
9 «Core Capacities Requirements» («capacities» ora al plurale). Le versioni italiana, tedesca e francese parlano già di «requisiti essenziali di capacità», «geforderten Kernkapazitäten», e «principales capacités requises» al plurale.