Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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nuovo sottoparagrafo (c). Anche tutti i Cantoni hanno pertanto legiferato in materia sanitaria, disciplinando l’organizzazione e gli incarichi delle autorità ma anche le attività di promozione della salute e di prevenzione nonché, talvolta in atti normativi separati, la pianificazione dell’assistenza sanitaria. Anche se, secondo la LEp, l’esecuzione dei provvedimenti di protezione contro le malattie trasmissibili spetta ai Cantoni, il livello comunale svolge un ruolo importante per l’implementazione di tali provvedimenti. Anche i Comuni partecipano dunque alla prevenzione e alla lotta contro le malattie trasmissibili. In questo ambito, essi beneficiano del sostegno tecnico dei Cantoni e dispongono di fondi propri. Una buona collaborazione tra Cantoni e Comuni è fondamentale per poter rispondere adeguatamente a una situazione di crisi.

Anche queste integrazioni non comportano pertanto alcuna conseguenza per la Svizzera, dato che i relativi requisiti risultano già soddisfatti.

Livello nazionale

A livello nazionale, gli Stati Parti dovranno ora disporre delle seguenti capacità: sorveglianza (sottopar. [b]), elaborazione e/o diffusione di linee guida per la gestione clinica dei casi e la prevenzione e il controllo delle infezioni (sottopar. [g]), accesso ai servizi sanitari e ai prodotti sanitari necessari per la risposta (sottopar. [h]), comunicazione sui rischi, compresa la gestione della misinformazione e della disinformazione (sottopar. [i]) nonché coordinamento delle attività a livello nazionale e sostegno ai livelli locale e intermedio, a seconda dei casi, per la prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di rischi per la sanità pubblica e di eventi di sanità pubblica (sottopar. [n]).

Inoltre, sono state formulate precisazioni per quanto riguarda l’impiego di personale specializzato (sottopar. [c]) e l’aiuto logistico per le forniture mediche (sottopar. [e]). Gli emendamenti ai sottoparagrafi (a), (j), (k), (l) e (m) sono adeguamenti linguistici.

Le integrazioni corrispondono già agli incarichi della Confederazione previsti dall’attuale LEp, per esempio per quanto concerne i sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza (art. 11 LEp), le dichiarazioni (art. 12 cpv. 4 LEp), l’assistenza nelle indagini epidemiologiche (art. 15 cpv. 2 LEp) o l’approvvigionamento con agenti terapeutici (art. 44 LEp). Il coordinamento con il livello cantonale è sancito anche nell’articolo 4 capoverso 1 e nell’articolo 77 capoversi 2 e 3 LEp. La legge prevede altresì l’istituzione di un organo di coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni (art. 54 LEp).

Per quanto riguarda la comunicazione sui rischi prevista nell’allegato 1 sezione A paragrafo 2 sottoparagrafo (c) numero vi) e paragrafo 3 sottoparagrafo (i), l’UFSP ha la competenza di fornire informazioni sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle (art. 9 LEp). Le informazioni dello Stato devono tuttavia rispettare i principi generali dell’amministrazione; le autorità sono tenute segnatamente a fornire informazioni comprensibili, obiettive, trasparenti e conformi al principio di proporzionalità. In particolare, l’attività di informazione non può essere utilizzata a fini non correlati allo scopo previsto, per esempio per propaganda.

Gli emendamenti relativi alla comunicazione menzionano esplicitamente anche la gestione della misinformazione e della disinformazione (all. 1 sez. A par. 2 sottopar. [c] n. vi e par. 3 sottopar. [i]). Visto quanto precede, il Consiglio federale