Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
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2.1.5. Estensione dell’obbligo di partecipare a misure d’integrazione o reinte-
grazione professionale a persone con statuto di protezione S; introdu-
zione della possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d’integrazione (art. 10 cpv. 1 e 14 cpv. 2 OIntS)
Con la modifica dell’articolo 10 capoverso 1 OIntS, le persone con statuto di protezione S che beneficiano dell’aiuto sociale possono ora essere obbligate a partecipare a misure il cui scopo è l’integrazione o la reintegrazione professionale. Se non adempiono a questo obbligo, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte (art. 10 cpv. 2 OIntS). L’estensione alle persone bisognose di protezione dell’obbligo di partecipare a misure finalizzate all’integrazione o la reintegrazione professionale mira ad aumentare la loro responsabilità personale in materia di integrazione e a migliorare la loro capacità al guadagno.
Inoltre, la possibilità di prorogare i programmi cantonali d’integrazione (PIC) in corso deve essere stabilita a livello di ordinanza (art. 14 cpv. 2 AP-OIntS). In tal modo si riduce al minimo l’onere amministrativo per la Confederazione e i Cantoni in caso di un’eventuale proroga del PIC (che di norma ha una durata di quattro anni) e la Confederazione e i Cantoni possono rinunciare a una lunga procedura di richiesta di proroga. Di norma, la proroga in questione non deve superare la durata del programma già concordata
Nessuna delle due modifiche costituisce una disposizione esecutiva.
2.2 Attuazione
Le modifiche proposte a livello di legge richiedono adeguamenti delle ordinanze d’esecuzione. Per esempio, l’articolo 9 OIntS concernente la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di lavoro deve essere integrato e includere anche le persone con statuto di protezione S (v. n. 2.1). Per attuare il cambiamento di Cantone per persone con statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa occorre integrare gli articoli 44 OAsi 1 e 67a OASA. Questi adeguamenti (derivati) non sono tuttavia oggetto del presente progetto e saranno effettuati dopo che il Parlamento avrà adottato le modifiche di legge previste dal presente progetto.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
3.1.1 Notifica all’SPC di persone con statuto di protezione S che non hanno un im-
piego
Art. 53 cpv. 5
D’ora in poi le autorità cantonali di aiuto sociale dovranno annunciare al servizio pubblico di collocamento, oltre ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego, anche le persone con statuto di protezione S. In tal modo queste ultime avranno un migliore accesso alle prestazioni del servizio pubblico di collocamento.