Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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sunzione di un’attività lucrativa da parte di persone con statuto di protezione S (conversione in obbligo di notifica), nonché estendere l’obbligo di partecipare a programmi d’integrazione o reintegrazione professionale alle persone con statuto di protezione S. Occorre inoltre ridurre l’onere amministrativo nel quadro dell’attuazione dei programmi cantonali d’integrazione, introducendo la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni di programma tra Confederazione e Cantoni.

Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

Conformemente alla decisione di rinvio dell’affare 22.067 adottata dal Parlamento il 19 dicembre 2023 (v. n. 1.1)12, il DFGP ha esaminato diverse varianti, che sono poi state rigettate:

a) Prolungamento del termine di soggiorno di sei mesi per la ricerca di un impiego alla conclusione della formazione per i titolari di un diploma universitario svizzero (modifica dell’art. 21 cpv. 3 LStrI)

L’esame di questa misura è menzionato nella decisione di rinvio del Parlamento al Consiglio federale dell’affare 22.067. Tuttavia, una tale modifica avrebbe uno scarso effetto concreto, dato che nella pratica il termine attuale non è mai risultato insufficiente. Questo emerge anche dal messaggio del 19 ottobre 2022 concernente la modifica della LStrI (affare 22.067)13.

Occorre notare che la modifica proposta dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI prevede di applicare d’ora in poi anche ai titolari di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario B) e di una formazione postdottorato il termine di sei mesi di soggiorno in Svizzera alla conclusione della loro formazione, affinché possano cercare un’attività lucrativa che rivesta un elevato interesse scientifico o economico.

b) Definire a livello di ordinanza criteri d’interpretazione ampi per l’esame del rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 21 capoverso 3 LStrI (definizione ampia della nozione di «elevato interesse scientifico o economico»)

La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) lascia un margine di manovra per l’interpretazione della nozione di «elevato interesse scientifico o economico» di cui all’articolo 21 capoverso 3 LStrI. Codificare a livello di ordinanza (in questo caso l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA; RS 142.201) un’interpretazione ampia di questa nozione, nel quadro fissato dalla giurisprudenza del TAF, potrebbe fornire maggiore sicurezza giuridica per l’interpretazione da parte delle autorità cantonali competenti. Ciononostante, questa regolamentazione si rivolgerebbe solo agli stranieri diplomati presso un’università (livello terziario A). Di conseguenza questa soluzione non permetterebbe di attuare completamente la volontà del Consiglio nazionale emersa nel corso dei dibattiti relativi all’affare 22.067, da un lato, e la mo-

12 Boll. uff. 2023 E 707.

13 Cfr. messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), n. 2.2.2.; FF 2022 2706.