Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori26). Le scuole professionali superiori offrono formazioni professionali superiori che mirano a conferire e ad acquisire le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). I diplomati presso tali scuole sono quindi considerati lavoratori qualificati ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LStrI se il loro impiego è in linea con il diploma conseguito. A titolo di esempio, i diplomati sono albergatori-ristoratori, droghieri, economisti aziendali, tecnici in tecnica degli edifici27.

Il dottorato è una formazione di livello terziario, i cui aspetti formali sono disciplinati nell’ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere28. L’ammissione a un dottorato è di competenza delle scuole universitarie svizzere. I politecnici federali di Losanna e Zurigo hanno inoltre adottato proprie ordinanze sul dottorato29. Il dottorato è il diploma più elevato conferito dalle università svizzere (livello terziario A). I titolari di un dottorato possono mirare a una carriera scientifica e a un posto di responsabilità nel settore della ricerca, dell’insegnamento o della gestione delle università. Per questo motivo questa categoria di diplomi soddisfa anche il criterio di ammissione relativo alle qualifiche personali della LStrI (art. 23 cpv. 1 LStrI).

Le altre condizioni di ammissione in vista del rilascio di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera restano invariate (art. 18−20 e 22−24 LStrI). Come i titolari stranieri di un diploma universitario (livello terziario A), i titolari stranieri di un diploma presso una scuola superiore svizzera (livello terziario B) o di una formazione postdottorato sono soggetti anche alle misure di limitazione previste per il rilascio del primo permesso di soggiorno di breve durata o di dimora (art. 32 e 33 LStrI), emesso in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa (art. 20 LStrI e art. 19, 19b, 20 e 20b nonché Allegati I e II OASA). Negli ultimi anni i contingenti attribuiti ai Cantoni non sono mai stati interamente sfruttati30. Ciononostante, in caso di esaurimento dei contingenti cantonali, i Cantoni possono chiedere unità di contingente supplementari provenienti dalla riserva federale (art. 20 cpv. 3 LStrI). Negli ultimi anni la riserva federale non è peraltro mai stata esaurita.

26 RS 412.101.61.

27 Per maggiori dettagli la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI pubblica un elenco degli sbocchi delle scuole superiori: cfr. Diplomi Scuole Specializzate Superiori.

28 RS 414.205.1.

29 RS 414.110.422.2, RS 414.133.1.

30 Alla fine di ottobre 2024, i contingenti applicabili ai lavoratori cittadini di Stati terzi erano stati sfruttati al 67 % per i permessi B e al 59 % per i permessi L. I contingenti separati destinati ai cittadini del Regno Unito erano invece stati usati relativamente poco (20 % per i permessi B e 16 % per i permessi L).