Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
con breve preavviso. I criteri determinanti vanno stabiliti a livello di ordinanza analogamente alla normativa in vigore per le persone ammesse provvisoriamente (art. 67a OASA).
Se la persona con statuto di protezione S provoca per sua colpa lo scioglimento del rapporto di lavoro dopo il cambiamento di Cantone, secondo il diritto vigente possono essere ridotte o soppresse totalmente le prestazioni di aiuto sociale da essa percepite (art. 82 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 83 cpv. 1 lett. e LAsi).
Cpv. 2
In presenza di una situazione che giustifica il diritto di cambiare Cantone secondo il capoverso 1, non devono sussistere motivi per la revoca dello statuto di protezione S secondo l’articolo 78 LAsi. Questo corrisponde all’approccio normativo applicato per quanto riguarda il diritto di cambiare Cantone delle persone con permesso di dimora o di domicilio (art. 73 cpv. 2 e 3 LStrI) nonché delle persone ammesse provvisoriamente (art. 85b cpv. 4 LStrI)
3.3 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Art. 53 Persone bisognose di protezione
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)
Capoverso 1
Nell’esercizio della delega di competenze di cui all’articolo 75 capoverso 2 LStrI, l’articolo 53 capoverso 1 AP-OASA prevede che d’ora in poi le persone con statuto di protezione S possano esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente sin dal momento in cui viene loro concessa la protezione provvisoria (e per tutta la durata della stessa), senza dover prima richiedere un’autorizzazione. L’attuale obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa (art. 75 LAsi in combinato disposto con l’art. 40 cpv. 2 LStrI) deve quindi essere trasformato, per le persone bisognose di protezione, in un obbligo notifica. Come nel caso dell’abolizione del periodo di attesa32, il Consiglio federale stabilisce quindi disposizioni più favorevoli per le persone bisognose di protezione che desiderano esercitare un’attività lucrativa.
Capoverso 2
È ora previsto che, per le persone con statuto di protezione S, l’inizio e la fine di un’attività lucrativa nonché il cambiamento d’impiego soggiacciano all’obbligo di notifica. La conversione dell’obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica si basa, tra l’altro, sulle norme in materia di attività lucrativa applicabili alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti (art. 85a LStrI, art. 61 LAsi). A tale scopo, l’articolo 53 capoverso 2 AP-OASA prevede ora che l’inizio e la fine di un’attività lucrativa nonché il cambiamento d’impiego soggiacciono all’obbligo di notifica. Di conseguenza, le norme sulla
32 RU 2022 167