Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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e) Introduzione di una deroga alle condizioni di ammissione per agevolare l’ammissione in Svizzera di persone che hanno conseguito una formazione terziaria (nuovo art. 30 lett. m LStrI), mantenendo i contingenti

Secondo il parere di diritto dell’Ufficio federale di giustizia del 24 aprile 2024, intitolato «Constitutionnalité du projet mettant en œuvre l’initiative parlementaire Barrile : 19.464 Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne» (Costituzionalità del progetto di attuazione dell’iniziativa parlamentare Barrile 19.464 «Ricongiungimento familiare. Eliminare le discriminazioni subite a causa del diritto interno», disponibile solo in tedesco e francese)16, un allentamento della legislazione attuale è compatibile con l’articolo 121a Cost. purché riguardi un numero limitato di persone. Il concetto di «numero limitato di persone» è, però, una nozione giuridica indeterminata, controversa in seno al Parlamento e che suscita numerose domande. Questa soluzione sarebbe simile a quella già proposta dal Consiglio federale nel suo messaggio del 19 ottobre 2022 concernente la modifica della LStrI (affare 22.067)17, con la differenza che questi casi di applicazione sarebbero soggetti ai contingenti massimi. Questa variante è tuttavia respinta in quanto troppo simile alla soluzione già proposta dal Consiglio federale, da un lato, e potenziale fonte di controversie circa il fatto di sapere se la modifica verta o no su un numero limitato di persone e se in questo caso occorra effettivamente fissare dei contingenti. Infatti, la soglia a partire dalla quale si deve ammettere che una modifica legislativa concerne o no «un numero limitato di persone» non è (ancora) stata definita a livello politico.

f) Ammissione di stranieri titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A), di una formazione professionale superiore (livello terziario B) o di una formazione postdottorato, se l’attività lucrativa prevista alla conclusione della formazione costituisce un’attività lucrativa qualificata legata al diploma ottenuto

Secondo il diritto vigente, solo i titolari di diplomi universitari svizzeri (livello terziario A) non sono soggetti all’ordine di priorità (art. 21 cpv. 3 LStrI). Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 in adempimento dell’iniziativa parlamentare Neirynck