Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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Inoltre, ora anche le persone con statuto di protezione S senza permesso di soggiorno le quali fruiscono dell’aiuto sociale possono essere obbligate a partecipare a misure d’integrazione o reintegrazione professionale.

Al fine di promuovere l’integrazione professionale, le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno devono poter beneficiare delle strutture e delle misure dei programmi cantonali d’integrazione (PIC) e degli strumenti cantonali dell’Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Per questo motivo, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha deciso di versare ai Cantoni un contributo limitato alla durata della protezione concessa. I contributi della Confederazione ai Cantoni per la promozione dell’integrazione professionale e sociale sono erogati nell’ambito di un programma di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrI).33 Il programma federale «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» (Programma S) si basa in larga misura sui programmi cantonali d’integrazione esistenti e sulle relative procedure.

Art. 14 Programmi cantonali d’integrazione

Capoverso 2

Dal 2014 la Confederazione attua la promozione specifica dell’integrazione nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione (PIC). La durata dei programmi cantonali d’integrazione è di regola di quattro anni. Nel 2021, in seguito al lancio dell’Agenda Integrazione Svizzera, è stata decisa una proroga eccezionale di due anni della fase 2018- 2021 dei programmi cantonali d’integrazione. La proroga di due anni dei PIC (PIC 2022- 2023; PIC 2bis) ha permesso alla Confederazione e ai Cantoni di trasferire l’Agenda Integrazione Svizzera nelle strutture dei PIC e di fare le prime esperienze di attuazione. Poiché l’articolo 14 OIntS non prevede una proroga dei PIC, è stato necessario avviare un oneroso processo di presentazione di progetti per il PIC 2bisdi due anni, nonostante le basi siano rimaste praticamente invariate. Introducendo la possibilità di prorogare una convenzione di programma in corso, l’onere amministrativo per la Confederazione e i Cantoni dovrebbe ridursi al minimo in caso di eventuale proroga, poiché in questo caso non sarebbe necessario presentare un nuovo progetto.

4 Ripercussioni

Sgravio finanziario per la Confederazione e i Cantoni grazie a un tasso di attività lucrativa più elevato tra le persone con statuto di protezione S

Aumentando la quota di persone con statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa si prevede di risparmiare sull’aiuto sociale versato e sul suo sovvenzionamento a livello sia della Confederazione sia dei Cantoni. Per ogni persona in più tra i 25 e i 60 anni che esercita un’attività lucrativa con un reddito lordo di oltre 600 franchi al mese, i contributi della Confederazione per la somma forfettaria globale si riducono di 18 709 franchi all’anno (stato 2025).

33 Per motivi legali, non può essere versata alcuna somma forfettaria per l’integrazione alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (art. 58 cpv. 2 LStrI)