Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
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procedurali, OAsi 1; RS 142.311). Questi criteri valevano in passato anche per le persone ammesse provvisoriamente. Dal 1° giugno 2024 sono però entrate in vigore nuove disposizioni che agevolano il cambiamento di Cantone per gli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitano un’attività lucrativa, promuovendo così la loro integrazione nel mercato del lavoro (art. 85b LStrI in combinato disposto con l’art. 67a OASA). Dunque, in futuro anche le persone con statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa avranno il diritto di cambiare Cantone a condizioni analoghe a quelle applicabili alle persone ammesse provvisoriamente. Nella scia di questa modifica di legge occorrerà adeguare di conseguenza, a una data ulteriore, anche le disposizioni esecutive degli articoli 44 OAsi 1 e 67a OASA.
2.1.3 Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conse-
guito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067; art. 21 cpv. 3 AP-LStrI)
Contrariamente alle varianti esaminate e rigettate (v. n. 1.2), la modifica proposta dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI permetterà un’agevolazione effettiva dell’accesso al mercato del lavoro degli stranieri titolari di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario B) o di una formazione postdottorato, eliminando anche per loro l’esame dell’ordine di priorità. Inoltre, permetterà di trattare nello stesso modo gli stranieri cittadini di Stati terzi con diplomi di livello terziario A e B e i postdottorandi, cosa che corrisponde a quanto auspicato dal Parlamento nella sua decisione di rinvio dell’affare 22.067. Questa modifica permette anche di tenere conto dei dibattiti parlamentari relativi alla mozione Atici (22.4105, v. n. 1) e mira ad attuare completamente la decisione di rinvio al Consiglio federale relativa all’affare 22.067 e la mozione Dobler (17.3067).
2.1.4. Conversione dell’obbligo di autorizzazione per persone bisognose di pro-
tezione esercitanti attività lucrativa in un obbligo di notifica (attuazione affare 23.3968; art. 53 e 65–65c OASA)
In linea di principio, l’articolo 75 LAsi prevede l’obbligo di autorizzazione per esercitare un’attività lucrativa. Tuttavia, il Consiglio federale può derogare a queste norme ordinarie di ammissione e stabilire condizioni più favorevoli per l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di persone bisognose di protezione (art. 75 cpv. 2 LAsi). Le deroghe corrispondenti possono essere previste a livello di ordinanza, come in questo caso nella OASA. Nella fattispecie non si tratta pertanto di disposizioni esecutive eventuali.
In concreto, l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa applicabile alle persone bisognose di protezione dev’essere convertito in un obbligo di notifica analogo a quello delle persone ammesse provvisoriamente (cfr. art. 85a LStrI). Ciò richiede innanzitutto una modifica dell’articolo 53 OASA, il quale disciplina l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione. Ora vi si deve far riferimento agli articoli 65–65c OASA sulla notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi. Le regole sopra citate vengono adattate per motivi di congruenza. Anche il cambiamento d’impiego delle persone con statuto di protezione S (art. 64 OASA) dev’essere soggetto analogicamente all’obbligo di notifica.