Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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4.1.3 Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conse-

guito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)

La modifica proposta mira ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro per i cittadini stranieri titolari di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario B) o di una formazione postdottorato conseguiti in Svizzera. L’esame di queste domande compete alle autorità cantonali (art. 1 OA-DFGP; RS 142.101.1).

Di conseguenza non vi sono ripercussioni sulle finanze o sul personale della Confederazione.

4.1.4. Conversione dell’obbligo di autorizzazione per i rapporti di lavoro delle persone bisognose di protezione in obbligo di notifica

Il progetto non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione.

La conversione dell’obbligo di autorizzazione per i rapporti di lavoro delle persone con statuto di protezione S in obbligo di notifica non ha ripercussioni dirette per la Confederazione in termini finanziari o di personale, a parte i costi di sviluppo informatico. Poiché il processo elettronico esistente «Notifica dei rifugiati riconosciuti (permesso B), dei rifugiati ammessi provvisoriamente e delle persone ammesse provvisoriamente (permesso F)» può essere utilizzato come base, probabilmente i costi di sviluppo per la Confederazione rimarranno bassi. Indirettamente, i costi dell’aiuto sociale diminuiranno se questa misura porterà a un aumento del tasso di occupazione delle persone con statuto di protezione S. Tuttavia, questo effetto non può essere quantificato, poiché il tasso di occupazione dipende anche da altri fattori.

4.1.5. Estensione dell’obbligo di partecipare a misure d’integrazione o reinte-

grazione professionale alle persone con statuto di protezione S; introdu-

zione della possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d’integrazione

Le misure per facilitare l’accesso al mercato del lavoro non comportano costi aggiuntivi, in quanto sono attuate nell’ambito del programma esistente «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S». Anche la possibilità di modificare la durata del programma (art. 14 AP-OIntS) non ha un impatto finanziario diretto sulla Confederazione. Il credito d’impegno corrispondente deve essere richiesto sia per la conclusione di una nuova convenzione di programma sia per la proroga di una convenzione di programma esistente con i Cantoni.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

4.2.1 Notifica all’SPC di persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego

Non si prevedono altre ripercussioni sulle finanze o sul personale dei Cantoni oltre a quelle menzionate al n. 4.1.