Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
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modifica a livello di legge richiede adeguamenti a livello esecutivo. L’articolo 9 OIntS stabilisce che i Cantoni disciplinano la procedura per la notifica e che l’obbligo di notifica si applica solo alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro. Inoltre, regola come i Cantoni debbano rendere conto annualmente delle loro notifiche alla SEM. L’articolo 9 OIntS va adeguato (cfr. n. 2.2) in modo da essere applicabile anche alle persone con statuto di protezione S.
3.1.2 Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione affare 22.067)
Art. 21 cpv. 3
Nella sua versione attuale, l’articolo 21 capoverso 3 LStrI prevede una deroga all’esame dell’ordine di priorità soltanto per i titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A). Sono considerate scuole universitarie (livello terziario A23): le università ossia le università cantonali e i politecnici federali (PF), nonché le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (art. 2 cpv. 2 lett. a e b della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU24).
Gli stranieri titolari di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario B) e di formazioni postdottorato sono soggetti all’esame dell’ordine di priorità e possono essere ammessi in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera soltanto se è dimostrato che non si è potuto reclutare alcun lavoratore in Svizzera né alcun cittadino di uno Stato dell’UE/AELS con un tale profilo.
Nella pratica questa condizione costituisce il principale freno alla loro ammissione sul mercato del lavoro.
Di conseguenza, l’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI propone di esentare dall’esame dell’ordine di priorità anche i cittadini di Stati terzi titolari di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario B) e di una formazione postdottorato nel quadro dell’esame per il rilascio di un permesso di dimora in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera alla conclusione della loro formazione.
Come i titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A), anch’essi potranno ora beneficiare di un’ammissione provvisoria in Svizzera per un periodo di sei mesi alla conclusione della loro formazione per cercare un impiego (art. 21 cpv. 3 AP-LStrI).
Per scuole professionali superiori (livello terziario B) si intendono le scuole non universitarie di livello terziario. Questi studi sono indirizzati principalmente ai titolari di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente (art. 26 cpv. 2 della legge sulla formazione professionale25 [LFPr] e art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il
23 www.swissuniversities.ch > temi > insegnamento e studi > Scuole universitarie svizzere accreditate.
24 RS 414.20.
25 RS 412.10.