Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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Capoverso 1

L’elenco dei gruppi di persone che possono esercitare un’attività lucrativa, previa notifica della stessa, è completato dal gruppo di persone che necessitano di protezione. D’ora in poi, pertanto, le persone con statuto di protezione S possono esercitare un’attività lucrativa se essa è stata notificata all’autorità cantonale competente.

Il termine «attività lucrativa» comprende sia le attività dipendenti sia quelle indipendenti (art. 11 cpv. 2 LStrI e art. 1a e 2 OASA). Invece la partecipazione a programmi di occupazione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 4 LAsi non è considerata attività lucrativa e quindi non è soggetta a notifica.

L’articolo 65 capoversi 2-7 OASA si applica per analogia.

Articolo 65a Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoria-

mente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e art. 85a LStrI; art. 61 e art. 75 cpv. 2 LAsi)

Rubrica

Oltre alle persone ammesse provvisoriamente, ai rifugiati e agli apolidi, ora la rubrica menziona anche le persone bisognose di protezione.

Inoltre il titolo dopo la rubrica deve essere integrato con la norma di delega di cui all’articolo 75 capoverso 2 LAsi. Ciò consente al Consiglio federale di stabilire condizioni più favorevoli per l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione.

Testo normativo

Elencando i vari gruppi di persone, il campo di applicazione personale dell’articolo è definito anche nel testo normativo. L’articolo 65 capoversi 2–4 e 6 si applica per analogia alla notifica della cessazione dell’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione.

Art. 65b Registrazione e trasmissione dei dati notificati

(art. 31 cpv. 3 e art. 85a LStrI; art. 61 e art. 75 cpv. 2 LAsi)

Rubrica

Il titolo dopo la rubrica deve essere integrato con la norma di delega di cui all’articolo 75 capoverso 2 LAsi. Ciò consente al Consiglio federale di stabilire condizioni più favorevoli per l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione.