Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
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3.2 Legge sull’asilo (LAsi)
Art. 75a Cambiamento di Cantone per persone esercitanti attività lucrativa
D’ora in poi le persone con statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa avranno il diritto di cambiare Cantone alle stesse condizioni delle persone ammesse provvisoriamente. Queste ultime hanno il diritto di cambiare Cantone quando non percepiscono l’aiuto sociale e il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure se, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la loro permanenza nel Cantone di residenza (art. 85b cpv. 3 LStrI).
I motivi riconosciuti attualmente per un cambiamento di Cantone, ossia la tutela dell’unità della famiglia o una grave minaccia per la salute della persona ammessa provvisoriamente o di altre persone, vanno conservati nell’ordinanza (OAsi 1).
Per attuare queste modifiche occorre creare una nuova disposizione nella LAsi. Una semplice modifica dell’attuale regolamentazione prevista nell’OAsi 1 non è possibile dal punto di vista della tecnica legislativa, poiché l’istituzione di un diritto al cambiamento di Cantone deve avvenire a livello di legge.
Cpv. 1
La norma relativa al cambiamento di Cantone prevista all’articolo 22 OAsi 1 è stata originariamente creata per i richiedenti l’asilo (FF 1996 II 1, 54 seg.); tuttavia, mediante un rimando nell’OAsi 1, è applicata anche alle persone bisognose di protezione. Lo statuto dei richiedenti l’asilo e è molto diverso da quello delle persone bisognose di protezione. Mentre per le persone bisognose di protezione l’integrazione nel mercato del lavoro viene richiesta e promossa esplicitamente, l’attività lucrativa e l’integrazione non sono lo scopo primario del soggiorno dei richiedenti l’asilo. Pertanto, devono valere anche condizioni diverse per il cambiamento di Cantone. Inoltre, il tenore della norma per le persone ammesse provvisoriamente, che inizialmente era identico, è stato cambiato con decreto dell’Assemblea federale del 17 dicembre 2021 (in vigore dal 1° giugno 202431). Per persone con statuto di protezione S devono pertanto valere le stesse condizioni che per le persone ammesse provvisoriamente.
Per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro occorre istituire un diritto di cambiare Cantone se la persona bisognosa di protezione svolge un’attività lucrativa di durata indeterminata o segue una formazione professionale di base al di fuori del Cantone di residenza, a condizione che l’interessato non percepisca l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari, che non sia ragionevole esigere la sua permanenza nel Cantone di residenza considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, o che il rapporto di lavoro sussista da almeno 12 mesi. Se sono soddisfatti questi requisiti, la SEM autorizza il cambiamento di Cantone.
Non è considerato ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se il tragitto per recarsi al lavoro è molto lungo o il luogo di lavoro non è raggiungibile con i trasporti pubblici o lo è solo difficilmente. Inoltre, può non essere ragionevole esigere spostamenti regolari tra luogo di residenza e luogo di lavoro a causa di lavoro notturno o a turni nonché se devono essere svolti incarichi di lavoro
31 RU 2024 188