Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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terzi titolari di un diploma svizzero di formazione professionale superiore (livello terziario B). Il Consiglio nazionale aveva già formulato la stessa richiesta in occasione dei dibattiti relativi al progetto di modifica della LStrI (affare 22.067). Il Consiglio degli Stati ha dunque respinto la mozione Atici (22.4105) il 13 marzo 2024, adducendo che si sarebbero potuti prendere in considerazione questi obiettivi nel quadro dei lavori relativi al rinvio dell’affare (22.067) al Consiglio federale10.

La modifica proposta dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI costituisce la seconda e ultima tappa dell’attuazione della decisione di rinvio dell’affare 22.067.

Come prima tappa, il DFGP ha deciso di modificare l’OA-DFGP e le direttive della SEM. Le modifiche proposte concernono i titolari di diplomi universitari (livello terziario A), di formazioni professionali superiori (livello terziario B) e di formazioni postdottorato conseguiti in Svizzera. La modifica dell’OA-DFGP prevede l’abrogazione della procedura di approvazione presso la SEM per il rilascio dei permessi di dimora in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa da parte dei titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A). Inoltre, la modifica delle direttive prevede una semplificazione delle procedure amministrative e un allentamento dei criteri d’esame delle domande per i permessi di dimora in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera presentate da titolari di diplomi universitari svizzeri (livello terziario A), di formazioni professionali superiori (livello terziario B) e di formazioni postdottorato. Queste misure entreranno in vigore il 1° aprile 2025.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S

Le misure per promuovere l’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S dovranno corrispondere alle misure già in essere per l’integrazione nel mercato del lavoro di persone ammesse provvisoriamente. Sebbene lo statuto di protezione S e l’ammissione provvisoria presentino differenze, soprattutto per quanto riguarda la procedura di ammissione11, occorre promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro di entrambi questi gruppi di persone; in quest’ottica, la rimozione degli ostacoli amministrativi permette alle persone interessate di accedere in modo più semplice e rapido al mercato del lavoro. Pertanto, nelle disposizioni concernenti l’integrazione nel mercato del lavoro, lo statuto di protezione S va equiparato allo statuto delle persone ammesse provvisoriamente. A livello di legge occorre quindi prevedere, a determinate condizioni, un obbligo di notifica da parte delle autorità cantonali di aiuto sociale al servizio pubblico di collocamento anche per le persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego. Inoltre, alle persone con statuto S che esercitano un’attività lucrativa va riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto di cambiare Cantone. A livello di ordinanza occorre attuare la mozione 23.3968, che chiede una procedura semplificata per l’as-

10 Boll. uff. 2024 E 223.

11 Per le differenze si rimanda al rapporto sul mandato successivo del 2024 del gruppo di valutazione statuto di protezione S (reperibile al link: www.admin.ch >Documentazione > Comunicati stampa > 20.09.24: Statuto di protezione S: valutazione positiva del gruppo di valutazione (disponibile in tedesco e francese), pag. 25 seg.