Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
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4.2.2 Cambiamento di Cantone per persone con statuto di protezione S
Grazie all’agevolazione del cambiamento di Cantone per le persone con statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa è possibile promuovere una loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. In tal modo, dopo cinque anni di permanenza in Svizzera, si ridurranno anche i costi per l’aiuto sociale sostenuti dai Cantoni. Tuttavia, non è possibile quantificare la portata di questa misura. Il cambiamento di Cantone potrebbe essere legato al percepimento dell’aiuto sociale nel nuovo Cantone, se l’attività lucrativa non è duratura. Ciononostante, con la modifica proposta, in questi casi interverrà prima l’AD, poiché gli interessati avranno versato i contributi assicurativi necessari a tal fine. Complessivamente non risultano quindi oneri aggiuntivi per i Cantoni.
4.2.3 Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conse-
guito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)
Le autorità cantonali sono competenti per l’approvazione del rilascio dei permessi di dimora in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa da parte di cittadini stranieri titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A), di una formazione professionale superiore (livello terziario B) o di una formazione postdottorato conseguita in Svizzera.
La modifica dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI implica un allentamento delle condizioni di ammissione sul mercato del lavoro di cittadini stranieri titolari di una formazione professionale superiore svizzera (livello terziario B) o di una formazione postdottorato conclusa in Svizzera. Ci si attende quindi un leggero aumento delle domande depositate, che però è difficile da quantificare. Tuttavia dovrebbe essere moderato, poiché non tutti i diplomati di una scuola professionale superiore (livello terziario B) o i titolari di un postdottorato in Svizzera vorranno restare nel nostro Paese al termine della loro formazione. Inoltre, le persone interessate dovranno soddisfare anche le altre condizioni di ammissione previste dalla LStrI e in particolare esercitare un’attività lucrativa che rivesta un elevato interesse scientifico o economico. Continueranno inoltre a essere sottoposte ai contingenti. Per il periodo compreso tra il 2021 e il 2023 la SEM ha rilasciato tra 1275 e 1462 permessi di dimora e permessi di soggiorno di breve durata a titolari di un dottorato o postdottorato. La SEM non dispone di statistiche sul numero di stranieri titolari di una formazione professionale superiore in Svizzera (livello terziario B).
4.2.4. Conversione dell’obbligo di autorizzazione per i rapporti di lavoro delle persone bisognose di protezione in un obbligo di notifica
La conversione dell’obbligo di autorizzazione per i rapporti di lavoro delle persone con statuto di protezione S in un obbligo di notifica comporterà una riduzione dei costi di personale per le autorità cantonali, poiché decadrà il processo di rilascio dell’autorizzazione. I costi aggiuntivi di personale per l’elaborazione della notifica sono da considerarsi notevolmente inferiori. L’adeguamento non ha implicazioni sulle finanze o sul personale dei Comuni.