Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
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4.2.5. Estensione dell’obbligo di partecipare a misure d’integrazione o reinte-
grazione professionale alle persone con statuto di protezione S; introdu-
zione della possibilità di prorogare i programmi cantonali d’integrazione
La possibilità di un obbligo di partecipazione a misure d’integrazione o reintegrazione professionale e la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni di programma tra la Confederazione e i Cantoni non comportano oneri aggiuntivi per quanto riguarda il personale o le finanze dei Cantoni e dei Comuni.
4.3 Ripercussioni sull’economia
Grazie alla promozione dell’integrazione nel mercato del lavoro di persone con statuto di protezione S, si intende incrementare la quota di queste persone che svolge un’attività lucrativa, con conseguenti ripercussioni positive sull’economia. Il fatto di agevolare il rilascio dei permessi di lavoro ai diplomati di una scuola professionale superiore (livello terziario B) o ai titolari di un postdottorato potrà alleviare in modo puntuale le difficoltà nel reclutamento di personale qualificato e quindi anche dare un contributo positivo all’economia nazionale.
4.4 Ripercussioni sulla società
Grazie alla promozione dell’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con statuto di protezione S, si promuove anche la loro integrazione nella società svizzera, con conseguenti ripercussioni positive sull’accettazione di queste persone da parte della società.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)
Il progetto concerne la modifica di una condizione di ammissione sul mercato del lavoro in Svizzera di cittadini di Stati terzi titolari di una formazione di livello terziario B o di una formazione postdottorato, e si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di concessione dell’asilo nonché di dimora e domicilio degli stranieri.
Il progetto è compatibile con l’articolo 121a Cost., poiché il rilascio dei primi permessi di soggiorno di breve durata o di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa è soggetto, nello specifico, all’attuale regolamentazione delle misure limitative (art. 20 LStrI).