Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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notifica dell’attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati e gli apolidi (art. 65-65c AP-OASA), saranno estese alle persone bisognose di protezione.

Il termine «attività lucrativa» comprende le attività dipendenti o indipendenti (art. 11 cpv. 2 LStrI e art. 1a e art. 2 OASA).

Art. 64 Cambiamento d’impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. l, art. 31 cpv. 3 e art. 85a LStrI; art. 43, art. 61 e art. 75 cpv. 2 LAsi)

Rubrica

Il titolo dopo la rubrica deve essere integrato con la norma di delega di cui all’articolo 75 capoverso 2 LAsi. Ciò consente al Consiglio federale di stabilire condizioni più favorevoli per l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione.

Capoverso 2

Con la conversione dell’obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica per l’esercizio dell’attività lucrativa da parte delle persone bisognose di protezione, anche l’obbligo di autorizzazione per il cambiamento d’impiego diviene privo di oggetto. Il capoverso 2 (cambiamento d’impiego) può quindi essere abrogato.

Capoverso 3

L’elenco dei gruppi di persone il cui cambiamento d’impiego è soggetto all’obbligo di notifica è completato dal gruppo di persone bisognose di protezione. Il cambiamento d’impiego da parte di persone con statuto di protezione S non è quindi più soggetto ad autorizzazione. È sufficiente che venga notificato all’autorità cantonale competente designata dal Cantone in cui si trova il luogo di lavoro. Per quanto riguarda l’obbligo di notifica, si applicano per analogia gli articoli 65-65c AP-OASA.

Articolo 65 Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoria-

mente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e art. 85a LStrI; art. 61 e art. 75 cpv. 2 LAsi)

Rubrica

Oltre alle persone ammesse provvisoriamente, ai rifugiati e agli apolidi, ora la rubrica menziona anche le persone bisognose di protezione.

Inoltre il titolo dopo la rubrica deve essere integrato con la norma di delega di cui all’articolo 75 capoverso 2 LAsi. Ciò consente al Consiglio federale di stabilire condizioni più favorevoli per l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione.