Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.1. Notifica all’SPC di persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego (art. 53 cpv. 5 AP-LStrI)
Dal 1° luglio 2018 le autorità cantonali di aiuto sociale hanno l’obbligo di annunciare al servizio pubblico di collocamento le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti che potrebbero lavorare, ma non hanno un impiego (art. 53 cpv. 5 LStrI). Questo obbligo è stato introdotto con l’attuazione dell’articolo 121a Cost. per ottimizzare la collaborazione tra l’aiuto sociale e il servizio pubblico di collocamento. In questo modo è possibile sfruttare meglio il potenziale di lavoratori presente sul territorio nazionale con l’obiettivo di integrare questo gruppo di persone in modo veloce e sostenibile nel mercato del lavoro svizzero.
Attualmente, grazie alla notifica, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti hanno accesso alle prestazioni di consulenza e collocamento e, se del caso, ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del servizio pubblico di collocamento. Occorre estendere l’obbligo di notifica alle persone con statuto di protezione S che hanno un potenziale lavorativo. L’obiettivo è quello di incrementare la quota di persone che svolgono un’attività lucrativa grazie al sostegno del servizio pubblico di collocamento. Nel quadro di adeguamenti anteriori della prassi di promovimento dell’integrazione di persone con statuto di protezione S nel mercato del lavoro, è stato previsto già una prima volta, con circolare del 1° gennaio 202422 relativa al programma S, che le autorità cantonali di aiuto sociale annuncino al servizio pubblico di collocamento le persone con statuto di protezione S che presentano un potenziale lavorativo, ma non hanno un impiego. Si tratta ora di sancire tale prassi a livello di legge.
Secondo l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), l’obbligo di notifica si applica solo alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro (art. 9 cpv. 2 OIntS). I Cantoni regolano autonomamente la procedura di notifica (art. 9 cpv. 1 OIntS) e quindi i dettagli procedurali e le competenze per la valutazione della concorrenzialità. Inoltre, i Cantoni presentano ogni anno un rapporto alla SEM sulle competenze e le modalità relative all’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro e sul numero delle notifiche e dei collocamenti effettuati (art. 9 cpv. 3 OIntS). Queste disposizioni dell’OIntS devono valere anche per le persone con statuto di protezione S e devono quindi essere adeguate di conseguenza a livello esecutivo a una data ulteriore sotto forma di disposizioni esecutive.
2.1.2 Cambiamento di Cantone per persone con statuto di protezione S (art. 75a AP-LAsi)
Per le persone con statuto di protezione S, la SEM dispone un cambiamento di Cantone soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per la persona bisognosa di protezione o altre persone (art. 44 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 2 dell’ordinanza sull’asilo 1 relativa a questioni
22 Si veda anche la circolare III della SEM. Reperibile all’indirizzo: www.sem.admin.ch. > Integrazione & naturalizzazione > Promozione dell’integrazione > Programma S