Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Contenuto del progetto
La modifica della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) mira ad agevolare il cambiamento di Cantone delle persone con statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa. Questa agevolazione corrisponde alla normativa in vigore in materia di cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente.
Per permettere alle persone con statuto di protezione S un migliore accesso alle offerte del servizio pubblico di collocamento, nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) è inoltre stato introdotto un obbligo per le autorità cantonali di aiuto sociale di annunciare al servizio pubblico di collocamento le persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego. Questo obbligo di notifica vale già oggi per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.
Le presenti modifiche alle ordinanze comprendono in particolare la conversione dell’obbligo di autorizzazione per contratti di lavoro con persone al beneficio di uno statuto di protezione S in un obbligo di notifica. Questo adeguamento attua la mozione 23.3968 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) «Statuto di protezione S. Agevolare l’accesso al mercato del lavoro». L’adeguamento richiede la modifica degli articoli 53, 64 e 65 segg. dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
Inoltre, in base all’articolo 10 dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), ora dovrebbe sussistere anche per le persone bisognose di protezione l’obbligo di partecipare a misure d’integrazione o reintegrazione professionale.
Se è interessata l’attuazione dei programmi cantonali d’integrazione, va prevista nell’articolo 14 OIntS anche la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni di programma tra la Confederazione e i Cantoni.
Per attuare in via definitiva la decisione di rinvio al Consiglio federale dell’affare 22.067, si propone anche di modificare la LStrI affinché gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore (livello terziario B) o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera non siano più sottoposti all’esame dell’ordine di priorità al momento dell’ammissione in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che riveste un elevato interesse scientifico o economico alla conclusione della loro formazione. Potranno inoltre beneficiare dell’ammissione in Svizzera per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della loro formazione o formazione continua per trovare un impiego. Il diritto attuale prevede già una regolamentazione analoga per gli stranieri che hanno conseguito un diploma universitario svizzero (livello terziario A).