Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 28 pagine

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Art. 65c Controllo delle condizioni di salario e di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e art. 85a LStrI; art. 61 e art. 75 cpv. 2 LAsi)

Rubrica

Il titolo dopo la rubrica deve essere integrato con la norma di delega di cui all’articolo 75 capoverso 2 LAsi. Ciò consente al Consiglio federale di stabilire condizioni più favorevoli per l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione.

3.4 Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Art. 10

Capoverso 1

L’articolo 10 OIntS rende più vincolante la responsabilità personale degli stranieri per la propria integrazione. Prevede che i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell’aiuto sociale possano essere obbligati a partecipare a programmi d’integrazione o d’occupazione. Se le persone non adempiono all’obbligo di integrazione senza che vi siano motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte (art. 10 cpv. 2 OIntS). La partecipazione a programmi d’occupazione non è considerata un’attività lucrativa ai sensi dell’articolo 11 LStrI, ma ha lo scopo di prevenire le conseguenze negative della disoccupazione, favorire una struttura quotidiana e mantenere la capacità di ritorno e reintegrazione (cfr. art. 43 cpv. 4 LAsi; FF 2014 6917, 7000).

In primo luogo, la formulazione «programmi d’integrazione o d’occupazione» dell’attuale articolo 10 OIntS dev’essere sostituita da quella di «misure d’integrazione o reintegrazione professionale» già utilizzata nell’articolo 65 capoverso 5 OASA. I programmi d’occupazione sono rivolti principalmente alle persone con procedura d’asilo in corso (permesso N) e servono a mantenere una struttura quotidiana (per esempio durante la permanenza in un centro federale d’asilo), ma non mirano all’integrazione nel mercato del lavoro. L’uso di questo termine non è pertanto appropriato nel contesto dell’articolo 10 OIntS. Il termine «programmi d’integrazione» utilizzato finora comprende le misure specifiche di promozione dell’integrazione cantonale attualmente previste nei programmi cantonali d’integrazione (PIC). Tuttavia, per promuovere l’integrazione e il reinserimento professionale, a livello cantonale sono disponibili anche misure di altre autorità, come quelle preposte all’aiuto sociale e i servizi di collocamento pubblici. Infine, l’articolo 65 capoverso 5 OASA utilizza già la formulazione «misure d’integrazione o reintegrazione professionale». Questo include tutte le misure offerte dalle autorità o da istituzioni incaricate dalle autorità con l’obiettivo dell’integrazione o della reintegrazione professionale. L’articolo 10 AP-OIntS intende coprire l’intero spettro di azioni esistenti a livello cantonale in materia di integrazione o reintegrazione professionale. La formulazione deve essere adattata di conseguenza.