Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’avamprogetto intende attuare la mozione 18.3235 «Semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto per pacchetti di prestazioni», depositata dal consigliere agli Stati Engler il 15 marzo 2018, e la mozione 23.3012 «Imposta sul valore aggiunto. Assoggettare all’IVA le piattaforme online per i servizi elettronici», depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) il 13 febbraio 2023. Per quanto riguarda il rendiconto annuale, il metodo delle aliquote saldo, le operazioni con oro esenti dall’imposta, le prestazioni di servizi effettuate da agenzie di viaggio e l’imposta sull’acquisto, il progetto prevede adeguamenti di portata minore, risultanti dall’ultima revisione parziale della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA) e dell’ordinanza del 27 novembre 20092 sull’IVA (OIVA). Entrambe le revisioni parziali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Inoltre, il Consiglio federale ha esaminato l’introduzione, a livello di legge, di misure volte a contrastare gli abusi derivanti dai pagamenti in contanti, poiché era emerso che tali misure a livello di ordinanza non sarebbero state opportune. Infine, il Consiglio federale ha esaminato l’entrata in vigore della disposizione, già approvata dal Parlamento nel 2009, che avrebbe permesso ai contribuenti, su loro richiesta, di scegliere l’esercizio commerciale da considerare come periodo fiscale.
1.1.1 Imposizione delle combinazioni di prestazioni
Secondo la normativa vigente sull’imposizione delle combinazioni di prestazioni, più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva. La condizione è che la prestazione preponderante rappresenti almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione). In tal caso, la qualifica ai fini dell’IVA applicabile alla prestazione preponderante è valida anche per le altre prestazioni. Questa regola combinatoria può essere applicata ad aliquote d’imposta diverse, a prestazioni escluse dall’imposta, a prestazioni esenti dall’imposta e a prestazioni il cui luogo è considerato sito all’estero (art. 19 cpv. 2 LIVA in combinato disposto con l’art. 32 OIVA). Questa regola semplifica ai contribuenti la fatturazione e il rendiconto dell’imposta e riduce così gli oneri amministrativi.
Secondo la mozione Engler 18.3235, trasmessa dal Parlamento, la normativa è troppo restrittiva, perché impedisce, in particolare nel settore del turismo, la formazione di combinazioni di prestazioni e quindi la commercializzazione flessibile di offerte turistiche. L’estensione dell’attuale regola del rapporto 70/30 per cento al nuovo rapporto 55/45 per cento dovrebbe aumentare l’attrattiva, sotto il profilo dell’IVA, delle combinazioni di prestazioni e promuovere quindi la commercializzazione comune delle offerte nel settore del turismo. In questo modo si intende rafforzare la piazza economica svizzera nel suo insieme. Nell’iter parlamentare la mozione Engler 18.3235 è stata modificata in modo che la regola del rapporto 55/45 per cento possa essere applicata soltanto alle combinazioni di prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero.