Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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riunire in una combinazione di prestazioni le prestazioni non assoggettate all’imposta il cui luogo si trova all’estero.

3.1.2 Imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici

L’imposizione delle piattaforme per la fornitura di attività di vendita per corrispondenza è stata introdotta il 1° gennaio 2025. Secondo questo sistema, per finzione giuridica le forniture non sono attribuite all’offerente effettivo, bensì alla piattaforma che funge da intermediario. Il presente progetto si prefigge di estendere il sistema dell’imposizione delle piattaforme alle prestazioni di servizi elettronici. Analogamente al sistema di imposizione delle piattaforme per le forniture, anche le prestazioni di servizi elettronici dovranno essere attribuite alla piattaforma, se questa ne facilita l’esecuzione mettendo in contatto, sulla piattaforma, l’offerente e il destinatario ai fini della conclusione del contratto. Sotto il profilo dell’IVA, una prima prestazione di servizi elettronici verrebbe resa dall’offerente alla piattaforma. Anche in territorio svizzero questa prestazione sarebbe esente dall’imposta, a condizione che il gestore della piattaforma sia iscritto nel registro dei contribuenti. Una seconda prestazione di servizi elettronici verrebbe poi resa dalla piattaforma al cliente. Per questa prestazione verrebbe fatturata e versata l’imposta.

Per gli offerenti esteri che eseguono le loro prestazioni di servizi elettronici esclusivamente mediante piattaforme, con la normativa proposta decade l’obbligo di iscriversi nel registro dei contribuenti e viene meno il conseguente onere amministrativo. Per contro, le piattaforme cui sono attribuite prestazioni di servizi elettronici rientrano nell’assoggettamento all’imposta in Svizzera. Ciò consente di ridurre sia il numero di persone assoggettate all’imposta in Svizzera sia i casi in cui le imprese svizzere devono dichiarare l’imposta sull’acquisto per le prestazioni di servizi elettronici acquistate all’estero (v. n. 1.1.2). La normativa proposta offre alle piattaforme maggiore certezza del diritto stabilendo che, ai fini dell’IVA, esse sono considerate fornitori della prestazione.

L’AFC deve disporre di strumenti efficaci per garantire l’adempimento degli obblighi fiscali. Proprio le prestazioni di servizi elettronici sono spesso rese da imprese con sede all’estero. Se queste non collaborano con le autorità fiscali, in mancanza di accordi internazionali in materia di IVA diventa difficile determinare e far valere i crediti di imposta. Conformemente al diritto vigente nel caso delle offerte di gioco in linea non autorizzate, deve sussistere la possibilità di bloccare l’accesso ai siti Internet delle imprese che non rispettano gli obblighi in materia di IVA. Questi blocchi di rete devono essere eseguiti dai fornitori di servizi di telecomunicazione.

3.2 Attuazione

3.2.1 Imposizione delle combinazioni di prestazioni

Affinché la normativa relativa all’imposizione delle combinazioni di prestazioni si applichi solo alle prestazioni il cui luogo d’imposizione si trova in territorio svizzero, sarebbe necessario abrogare, senza sostituzione, l’articolo 32 OIVA, che consente di applicare la regola combinatoria sia alle prestazioni eseguite in territorio svizzero sia a quelle eseguite all’estero.

I contribuenti che decidono di applicare la normativa relativa all’imposizione delle combinazioni di prestazioni devono documentare, con idonee registrazioni, di soddisfare le condizioni per l’applicazione della regola combinatoria. Le registrazioni idonee consistono in prove che il contribuente deve presentare in occasione di un controllo, ma che non deve trasmettere