Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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Con il Trattato del 28 ottobre 199425 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein, quest’ultimo, che forma con la Svizzera un unico territorio doganale e un unico territorio ai fini dell’IVA, recepisce per il proprio territorio la legislazione in materia di IVA vigente in Svizzera. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein deve adeguare la propria legislazione in materia di IVA alla LIVA svizzera riveduta.
6.3 Forma dell’atto
Il presente progetto intende modificare la LIVA. Si tratta di disposizioni contenenti norme di diritto, che conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost. richiedono la forma di legge federale. I blocchi di rete proposti limiterebbero i diritti fondamentali (v. n. 6.1) e imporrebbero obblighi ai fornitori di servizi di telecomunicazione (v. n. 3.2.2). Questo richiede altresì la forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale di emanare la legge discende dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa dell’Assemblea federale). L’atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
6.4 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Se sono necessarie altre disposizioni di esecuzione, la competenza legislativa del Consiglio federale discende dalla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.).
Al Consiglio federale vengono delegate competenze legislative nel seguente ambito:
− articolo 115: analogamente alla procedura prevista per il metodo delle aliquote saldo, in caso di modifica delle aliquote d’imposta il Consiglio federale adegua ora anche il limite della cifra d’affari previsto per l’applicazione del rendiconto annuale (art. 35 cpv. 1bislett. b AP-LIVA).
6.5 Protezione dei dati
Già in occasione dell’introduzione delle misure amministrative il 1° gennaio 2025, l’AFC era stata autorizzata a pubblicare i nomi delle imprese nei confronti delle quali ha disposto misure con decisione passata in giudicato (art. 79a cpv. 5 LIVA)26. Il presente avamprogetto intende soltanto estendere le possibili misure, aggiungendo quella del blocco di rete. La base legale necessaria secondo l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 202027 sulla protezione dei dati (LPD) continua pertanto a essere garantita dall’articolo 79a capoverso 8 AP-LIVA. Poiché l’articolo 74 capoverso 2 lettera e LIVA abolisce l’obbligo del segreto fiscale, nulla osta alla pubblicazione dei nomi (cfr. art. 36 cpv. 1 LPD).
25 RS 0.641.295.142
26 Cfr. FF 2021 2363 pag. 73.
27 RS 235.1