Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

5.1.2 Mozione della CET-S 23.3012 concernente l’imposizione delle piattaforme che eseguono

prestazioni di servizi elettronici

L’imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici comporta un cambiamento della situazione in termini di IVA non solo per le piattaforme, ma anche per le imprese che mediante piattaforme facilitano l’esecuzione di prestazioni di servizi elettronici per destinatari non assoggettati in territorio svizzero.

- Un’impresa assoggettata con sede all’estero che esegue le proprie prestazioni di servizi elettronici unicamente mediante piattaforme a destinatari in territorio svizzero non sarebbe più assoggettata con l’entrata in vigore del progetto. Di conseguenza, i costi amministrativi di questa impresa diminuirebbero.

− Un’impresa assoggettata con sede in territorio svizzero che offre le proprie prestazioni di servizi elettronici solo mediante piattaforme, secondo la nuova normativa renderebbe ora tutte le proprie prestazioni solo alle piattaforme. Di conseguenza, cambierebbe anche il luogo della prestazione. Le prestazioni eseguite all’estero non soggiacciono all’IVA e le prestazioni eseguite nei confronti della piattaforma in territorio svizzero sono esenti dall’imposta. Dopo un onere attuativo iniziale per adeguare i processi relativi all’emissione delle fatture, per questi offerenti le spese amministrative dovrebbero rimanere invariate rispetto allo status quo. Queste imprese dovrebbero continuare a iscriversi nel registro dei contribuenti se eseguono sul territorio svizzero prestazioni esenti dall’imposta (prestazione resa a una piattaforma con sede in territorio svizzero), poiché in questo caso l’articolo 10 capoverso 2 LIVA non prevede alcuna esenzione dall’assoggettamento. Tuttavia, se un’impresa di questo tipo eseguisse solo prestazioni all’estero (piattaforma con sede all’estero) e, nel contempo, realizzasse sul territorio svizzero esclusivamente cifre d’affari esenti dall’imposta, tale impresa sarebbe esentata dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. d LIVA). Se le imprese con sede in territorio svizzero devono pagare l’imposta precedente, l’obbligo d’iscrizione comporta un vantaggio finanziario che dovrebbe compensare l’onere amministrativo.

− Si prevede un maggiore onere per le imprese già assoggettate in Svizzera e che continueranno ad esserlo, poiché queste eseguono le loro prestazioni di servizi elettronici non solo mediante piattaforme, ma in parte anche direttamente ai clienti. Oltre all’onere attuativo iniziale per adeguare i processi, in futuro tali imprese dovrebbero infatti determinare, per ogni prestazione, se essa è eseguita direttamente oppure mediante una piattaforma. Nel primo caso occorrerà indicare e conteggiare l’imposta, mentre nel secondo caso la prestazione sarà esente dall’imposta.

Il numero delle imprese interessate non può essere stimato a causa di numerose variabili, tuttora ignote. Non sono infatti noti né il numero di piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici né il numero di offerenti che rendono tali prestazioni mediante piattaforme. Non si conosce neppure la quota di piattaforme e di offerenti già operanti in Svizzera. Ciò dipende dal fatto che nel rendiconto IVA vengono registrati soltanto i dati necessari alla riscossione dell’imposta (cifra d’affari, spese a titolo di imposta precedente ecc.), mentre non vengono rilevate le informazioni statistiche sul genere della prestazione o sul partner contrattuale. Per le imprese con sede all’estero e non iscritte nel registro dei contribuenti non è possibile fornire alcuna informazione. Non è nemmeno possibile prevedere come reagiranno alla nuova normativa le imprese che non operano ancora in Svizzera. A causa dei costi supplementari derivanti dalla regolamentazione, alcune piattaforme potrebbero rinunciare a entrare sul mercato, mentre altre potrebbero decidere di farlo grazie alla maggiore certezza del diritto. Anche gli offerenti dovranno valutare quanto il mercato svizzero sia attrattivo per loro con l’introduzione dell’imposizione delle piattaforme. Pur conoscendo approssimativamente i costi amministrativi medi dei contribuenti che allestiscono il rendiconto