Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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periodicamente all’AFC. Pertanto, la questione inerente all’esecuzione semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici, secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSgrI, non si pone in relazione all’imposizione delle combinazioni di prestazioni.
3.2.2 Imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici
Le piattaforme elettroniche e gli offerenti che le utilizzano dovrebbero adeguare i processi relativi alla contabilità e all’emissione delle fatture. L’attribuzione alla piattaforma di tutte le cifre d’affari che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 20a AP-LIVA, senza fare una distinzione tra offerente iscritto e non iscritto nel registro dei contribuenti, semplificherebbe l’attuazione. Cambiando un’unica volta i sistemi, le imprese potrebbero ampiamente standardizzare i loro processi. Per questo motivo, i rappresentanti del settore consultati prediligono questa variante di attuazione (v.
n. 1.2.2).
Poiché i processi relativi alla contabilità e alla presentazione dei conti sono operazioni interne alle imprese, in questo caso non si pone la questione inerente a un’esecuzione semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSgrI.
Qualora si renda necessario, il blocco di rete deve essere disposto dall’AFC e attuato dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Tale obbligo di attuazione deve essere disciplinato nella LIVA (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. c della Costituzione federale [Cost.]13), mentre l’attuazione del blocco di rete dal punto di vista tecnico va disciplinato nella relativa ordinanza. La corrispondente normativa deve basarsi sul diritto vigente e sulla prassi consolidata in materia di blocco dell’accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate (art. 86–93 LGD). In particolare, agli utenti che intendono accedere ai siti Internet bloccati occorre far presente che i blocchi non sono causati da un guasto tecnico, bensì che sono stati disposti dalle autorità (cfr. art. 89 cpv. 2 LGD). In ragione del grado di dettaglio e affinché la normativa possa essere adeguata più rapidamente agli sviluppi tecnologici, la definizione a livello di ordinanza è opportuna. L’esecuzione deve essere semplificata tramite mezzi elettronici, dal momento che l’AFC mette a disposizione tutte le informazioni necessarie, in particolare l’elenco dei siti interessati. Anche il canale di comunicazione tra l’AFC e i fornitori di servizi di telecomunicazione deve essere disciplinato a livello di ordinanza.
3.2.3 Correzioni dall’ultima revisione della legge
Nel quadro dell’adeguamento del rango normativo, occorre elevare a livello di legge l’articolo 111a OIVA (v. commenti agli art. 18 e 29 LIVA) e in seguito rimuoverlo dall’ordinanza.
3.2.4 Esclusione dall’imposta delle prestazioni di cura effettuate da infermieri, da organizzazioni
di cure e d’aiuto a domicilio (Spitex) o in case di cura
Il tenore dell’articolo 21 capoverso 2 lettera 4 LIVA deve essere adeguato a quello della legge federale del 18 marzo 199414 sull’assicurazione malattie (LAMal) in combinato disposto con l’articolo 33 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sull’assicurazione malattie (OAMal) e con l’articolo 7 capoversi 1 e 2 lettera c dell’ordinanza del 29 settembre 199516 sulle prestazioni (OPre;
v. al riguardo n. 4, commento all’art. 21 cpv. 2 n. 4 AP-LIVA). Al fine di precisare che sono escluse dall’imposta soltanto le prestazioni effettuate nell’ambito delle cure e non quelle effettuate, ad
13RS 101
14RS 832.10