Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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esempio, per migliorare il benessere, nell’OIVA è necessario inserire un rimando all’articolo 7 capoverso 2 OPre.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 cpv. 2 lett. b
Si vedano i commenti all’articolo 45 capoverso 1 lettera e.
Art. 7 cpv. 4
Se un bene è fornito dall’estero in territorio svizzero, secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA in determinate circostanze il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero. Il capoverso 4 serve a precisare che, per le prestazioni fornite da parte di un venditore a una piattaforma secondo l’articolo 20a, il luogo della fornitura non è sito in territorio svizzero. Questa precisazione è necessaria, poiché il senso e lo scopo dell’imposizione delle piattaforme è non assoggettare all’IVA in Svizzera le imprese con sede all’estero che eseguono le loro prestazioni unicamente mediante piattaforme. Le loro prestazioni sono imposte in Svizzera in modo raggruppato dalla piattaforma.
Art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2
Si tratta di una precisazione linguistica concernente le versioni italiana e francese: l’espressione «prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni» è sostituita con «prestazioni di servizi elettronici o in materia di telecomunicazioni».
Art. 15 cpv. 4bis
Questa disposizione viene adeguata soltanto dal punto di vista redazionale, affinché si riferisca anche all’imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici. Il termine «offerenti» designa le persone che offrono una prestazione di servizi elettronici.
Art. 19 cpv. 2
La normativa proposta richiede due adeguamenti del capoverso 2: da un canto, la percentuale del valore della prestazione preponderante eseguita in cambio della controprestazione complessiva (combinazione di prestazioni) è ridotta dal 70 al 55 per cento; dall’altro si introduce una limitazione della regola combinatoria, che diventa applicabile soltanto alle prestazioni considerate eseguite sul territorio svizzero. Scopo della limitazione è evitare che vengano esentate dall’IVA anche le offerte composte per quasi la metà da una quota imponibile in territorio svizzero. Tuttavia, per un pacchetto composto da prestazioni il cui luogo si trova sia in territorio svizzero che all’estero, il contribuente deve avere la possibilità di applicare la regola del 55/45 per cento alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Esempio
Un’impresa di autobus tedesca propone un’offerta forfettaria per un valore complessivo di 2400 franchi (IVA inclusa). L’offerta comprende una prestazione singola: il viaggio da Colonia a Davos. Il tragitto dal luogo di partenza a quello di arrivo è di 690 km e il tratto sul territorio svizzero