Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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In occasione della presente modifica della LIVA, il Consiglio federale ha esaminato anche misure a livello di legge, in particolare l’introduzione dell’imposta sull’acquisto per i pagamenti in contanti di importo superiore a 10 000 franchi. Dall’esame è emerso che anche le misure a livello di legge sarebbero difficilmente conciliabili con il principio di proporzionalità: da un canto, tutte le imprese che effettuano pagamenti in contanti di importo superiore a quello menzionato, a prescindere dal settore, sarebbero soggette a un onere amministrativo supplementare; dall’altro, sarebbero svantaggiati tutti i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. Parimenti, il Consiglio federale ritiene poco opportuna l’introduzione dell’imposta sull’acquisto solo per alcuni settori specifici, ad esempio per il settore delle costruzioni, come avviene in alcuni Stati membri dell’Unione europea (UE; v. n. 2.3). Se l’imposta sull’acquisto fosse introdotta solo per determinati settori, le prestazioni di questi settori dovrebbero essere distinte e delimitate dalle altre, cosa che nei singoli casi risulta spesso difficile. L’acquisto di una lavatrice, ad esempio, non è considerata una prestazione edile, anche se l’impresa che l’ha venduta si occupa della consegna e dell’installazione. Se però fosse necessario posare anche un cavo elettrico o un tubo dell’acqua, tale prestazione potrebbe già essere considerata una prestazione edile, qualificata in maniera diversa ai fini dell’IVA.

Inoltre, secondo il diritto svizzero in materia di IVA, contrariamente al diritto europeo, soggiacciono all’imposta sull’acquisto anche le persone non iscritte nel registro dei contribuenti che acquistano prestazioni per più di 10 000 franchi all’anno (art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA). L’introduzione dell’imposta sull’acquisto limitata a settori specifici (ad es. al settore delle costruzioni) potrebbe quindi comportare che i destinatari delle prestazioni siano tenuti a calcolare e a versare l’IVA. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per le persone che ristrutturano un immobile, se i costi dei lavori superano i 10 000 franchi. In definitiva, l’introduzione dell’imposta sull’acquisto limitata a settori specifici solleverebbe complesse questioni di delimitazione, causando un onere supplementare non solo per le imprese, ma anche per i consumatori. Controlli mirati e misure di garanzia da attuare all’interno dei settori interessati sono considerati strumenti meno restrittivi e quindi più proporzionati. Inoltre, con la responsabilità solidale degli organi in caso di fallimenti in serie e con l’esecuzione in via di fallimento in materia fiscale, l’AFC dispone da inizio 2025 di nuove basi legali7. Prima di valutare l’introduzione di ulteriori misure, è opportuno attendere gli effetti prodotti da questi strumenti.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato nel programma di legislatura 2023–2027. L’attuazione presenta tuttavia alcuni punti di contatto con l’obiettivo 7 («La Svizzera assicura un equilibrio del bilancio della Confederazione e un regime finanziario stabile e dispone di un sistema fiscale competitivo»).

1.4 Interventi parlamentari

Il progetto intende attuare la mozione 18.3235 «Semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto per pacchetti di prestazioni», depositata dal consigliere agli Stati Engler il 15 marzo 2018, e la mozione

7 Art. 15 cpv. 1 lett. g in combinato disposto con l’art. 93 cpv. 1bis LIVA; abrogazione dell’art. 43 n. 1 della legge federale dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.2) dal n. I 2 della legge federale del

18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321).