Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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al modo in cui l’impresa si presenta verso l’esterno. In singoli casi, la valutazione di questo aspetto può sollevare difficili questioni di delimitazione, che possono essere evitate attribuendo in maniera generale le prestazioni di servizi elettronici alle piattaforme.

L’avamprogetto non contempla i servizi eseguiti nell’ambito della «gig economy» (economia basata sul lavoro occasionale) e della «sharing economy» (economia collaborativa o condivisa), come i trasporti di persone o gli alloggi prenotati online. Il postulato 25.3079 «Colmare le lacune della legislazione in materia fiscale nel settore dell’imposizione di piattaforme per il trasporto di passeggeri o di pasti», depositato dal consigliere agli Stati Poggia il 10 marzo 2025 e adottato dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2025, chiede al Consiglio federale di redigere un rapporto sulla situazione attuale in merito.

1.1.3 Considerare come periodo fiscale l’esercizio commerciale

Nel quadro della revisione totale della LIVA del 2010, il Consiglio federale aveva proposto nel suo messaggio3 una nuova disposizione che avrebbe consentito ai contribuenti, su loro richiesta, di scegliere come periodo fiscale l’esercizio commerciale invece dell’anno civile. L’obiettivo era semplificare l’allestimento del rendiconto definitivo per i contribuenti il cui esercizio commerciale non coincideva con l’anno civile. Il Parlamento ha adottato la nuova disposizione (art. 34 cpv. 3 LIVA) senza discussione. Finora il Consiglio federale non l’ha ancora posta in vigore. Il rinvio era da ricondurre in primis al sistema informatico allora in uso presso l’AFC, che non ne consentiva tecnicamente l’attuazione. Solo con l’implementazione del nuovo sistema nel 2018 è stata creata la base necessaria per l’attuazione sotto il profilo tecnico. Ciononostante, sono stati priorizzati altri progetti informatici, tra l’altro perché già allora si delineava la questione se l’attuazione della nuova disposizione rispondesse effettivamente alle esigenze dei contribuenti. Alla luce di quanto esposto, nell’ambito del presente avamprogetto il Consiglio federale ha effettuato un’analisi della situazione e valutato l’entrata in vigore dell’articolo 34 capoverso 3 LIVA.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Imposizione delle combinazioni di prestazioni

Nell’iter parlamentare la mozione Engler 18.3235 è stata adottata dal Consiglio nazionale con una modifica: la regola del rapporto 55/45 per cento doveva poter essere applicata soltanto alle combinazioni di prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero. Successivamente il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione nella sua versione modificata. In questo modo si intende evitare che le combinazioni di prestazioni, composte per quasi la metà da una quota imponibile in territorio svizzero, possano essere offerte in esenzione dall’imposta (quindi anche senza «tassa occulta»). Nel quadro di un’indagine conoscitiva commissionata su incarico della CET-S, i settori maggiormente interessati e le associazioni mantello dell’economia hanno espresso il loro parere sulla mozione. Le associazioni di categoria e le associazioni mantello dell’economia consultate aderiscono alla richiesta della mozione, condividendo anche la modifica del Consiglio nazionale che limita l’applicazione della nuova regola alle prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero. Tale limitazione non è in contrasto con la richiesta della mozione di promuovere il turismo svizzero.

In relazione all’attuazione della mozione è stata esaminata la possibilità di mantenere la vigente regola del 70/30 per cento, che ammette prestazioni il cui luogo si trova all’estero, e di inserire

3 FF 2008 6033 pag. 6125 seg.