Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Come avviene per l’imposizione delle piattaforme di vendita per corrispondenza, la piattaforma non deve distinguere né tra offerenti iscritti e non iscritti nel registro dei contribuenti, né verificare se la loro sede si trova in territorio svizzero o all’estero. Deve continuare a valere il principio secondo cui gli offerenti e le piattaforme possono concordare la rinuncia all’esenzione dall’imposta per le prestazioni eseguite dagli offerenti per la piattaforma (art. 43a OIVA). In tal modo, l’attuazione della normativa proposta viene agevolata al massimo per le piattaforme cui sono imposti nuovi obblighi. Non sono possibili ulteriori semplificazioni ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSgrI per le piattaforme che rientrano nella categoria delle PMI. Per le imprese assoggettate dalla parte degli offerenti, invece, ciò implica che ora dovrebbero eseguire prestazioni di servizi elettronici esenti dall’imposta sul territorio svizzero, qualora si tratti di una piattaforma sita in territorio svizzero. Per garantire una struttura dell’imposizione delle piattaforme più semplice possibile, l’onere supplementare a carico degli offerenti è inevitabile. Poiché perlomeno le grandi piattaforme che offrono prestazioni di servizi elettronici hanno sede all’estero, la questione delle prestazioni esenti dall’imposta sul territorio svizzero si pone di rado. L’onere supplementare a carico degli offerenti è stato mantenuto al minimo per tutte le imprese e pertanto non sono possibili ulteriori semplificazioni per le PMI ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSgrI nemmeno in questo caso. Prima di indire la presente procedura di consultazione, l’AFC, su incarico della CET-S, ha condotto un’indagine preliminare presso i rappresentanti del settore. I partecipanti dei settori interessati, in particolare l’associazione di categoria SWICO, si sono espressi a favore di un’imposizione delle piattaforme che si basi sul sistema esistente della vendita per corrispondenza. Non appena sarà stata acquisita sufficiente esperienza con l’imposizione delle piattaforme per le forniture, il Consiglio federale valuterà se effettuare ulteriori adeguamenti.
L’Esecutivo ha verificato se esistono strumenti efficaci per imporre agli offerenti di prestazioni di servizi elettronici l’adempimento degli obblighi in materia di IVA. Soprattutto nei confronti degli offerenti con sede all’estero, oltre al blocco di rete proposto (v. n. 3.1.2), non si intravedono altri strumenti efficaci. In particolare, il Consiglio federale ritiene che la semplice pubblicazione dei nomi delle imprese inadempienti («name and shame») sia controproducente, poiché si rischia di «fare pubblicità» alle offerte senza IVA, aggravando ulteriormente le distorsioni concorrenziali dovute a questa imposta. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere obbligati ad attuare il blocco di rete proposto. L’attuazione tecnica della normativa deve basarsi sugli articoli 86–93 della legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD); il Consiglio federale ne disciplina i dettagli a livello di ordinanza (v. n. 3.2.2). Al riguardo occorre assicurare che l’attuazione sia quanto più semplice possibile per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Ulteriori semplificazioni per le PMI ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSgrI diventano quindi superflue.
Come alternativa all’imposizione delle piattaforme per le prestazioni di servizi elettronici sarebbe anche ipotizzabile, soprattutto per gli offerenti esteri, l’applicazione diretta di un blocco di rete, al fine di garantire nel sistema vigente un’osservanza più efficace degli obblighi fiscali. Il vantaggio di tale soluzione sarebbe che la riscossione dell’IVA non spetterebbe alle piattaforme al posto degli offerenti, mentre lo svantaggio sarebbe che un numero potenzialmente molto più elevato di offerenti non conformi alla legge dovrebbe essere sottoposto a blocchi di rete. Per questa ragione, il Consiglio federale ha scartato questa variante.
1.2.3 Considerare come periodo fiscale l’esercizio commerciale
Dopo aver valutato l’entrata in vigore dell’articolo 34 capoverso 3 LIVA, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che fosse opportuno proporne l’abrogazione. Per quasi la totalità dei contribuenti (il