Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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copre il 9 per cento dell’intero tragitto. La quota del prezzo relativa al viaggio ammonta a 300 franchi. L’offerta forfettaria comprende inoltre quattro pernottamenti all’estero a un prezzo complessivo di 400 franchi, sette pernottamenti a Davos con trattamento mezza pensione a un prezzo complessivo di 1400 franchi e uno skipass per cinque giorni al prezzo di 300 franchi.

Le prestazioni eseguite all’estero non vengono considerate. Tuttavia, per la quota della combinazione di prestazioni eseguita in Svizzera, il contribuente può ricorrere alla regola del 55/45 per cento al fine di determinare l’aliquota d’imposta applicabile.

Quota delle prestazioni eseguite in Svizzera Trasporto di persone (9 %, ovvero 62 km) CHF27

Skipass CHF300

Quota per il vitto in mezza pensione (25 % di CHF 1400) CHF350

Pernottamenti in Svizzera incl. colazione (75 % di CHF 1050 60,8 % CHF 1400)

Prestazioni eseguite sul territorio svizzero CHF 1727

In questo caso, tutte le prestazioni eseguite in Svizzera possono essere fatturate e conteggiate all’aliquota speciale del 3,8 per cento, poiché i pernottamenti imponibili a questa aliquota rappresentano il 60,8 per cento della controprestazione complessiva delle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Come finora, la normativa proposta per l’imposizione delle combinazioni di prestazioni si applicherà per analogia all’imposta sull’importazione (art. 52 cpv. 3 LIVA). La disposizione relativa all’imposta sull’importazione si applica già dal 2010 e da allora non è più stata adeguata. Con l’introduzione dell’articolo 52 capoverso 3 LIVA, la regola combinatoria era applicabile solo alle prestazioni il cui luogo si trovava in territorio svizzero, analogamente a quanto previsto dalla presente modifica della LIVA.

Art. 20a, rubrica, nonché cpv. 1bis e 2 lett. c

Capoverso 1bis: l’articolo 20a stabilisce che le prestazioni di servizi elettronici sono attribuite alla piattaforma e costituisce dunque il fondamento dell’imposizione delle piattaforme che eseguono tali prestazioni di servizi. Il nuovo capoverso 1bisdeve rinviare alla normativa vigente applicabile all’imposizione delle piattaforme di vendita per corrispondenza. Secondo detta normativa, anche le prestazioni di servizi elettronici devono essere attribuite alla persona che le facilita mediante una piattaforma elettronica. In questo caso, sussiste un rapporto di prestazione sia tra l’offerente e il gestore della piattaforma sia tra il gestore della piattaforma e il destinatario della prestazione di servizi elettronici. La locazione di alloggi e i trasporti di persone prenotati online non sono considerati prestazioni di servizi elettronici; sono pertanto esclusi dalla normativa proposta anche qualora una piattaforma partecipi all’esecuzione della prestazione (v. n. 2.2). Il termine «offerenti» designa le persone che offrono una prestazione di servizi elettronici, mentre il termine «destinatari» (cfr. art. 24 cpv. 5bisAP-LIVA) designa le persone che utilizzano la piattaforma per acquistare una prestazione di servizi elettronici.

Capoverso 2 lettera c: si tratta di un adeguamento redazionale per tenere conto del fatto che non solo le forniture, ma anche le prestazioni di servizi elettronici rientrano nell’imposizione delle piattaforme.