Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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95 %), la rinuncia all’attuazione della disposizione non avrebbe alcuna ripercussione, dal momento che il loro esercizio commerciale coincide con l’anno civile. In linea di principio la disposizione sarebbe quindi applicabile solo per una parte esigua di contribuenti (il 5 %). Secondo le vigenti disposizioni di legge, la delimitazione del periodo fiscale comporta un certo onere supplementare quando l’esercizio commerciale non coincide con la fine di un trimestre civile. Tale situazione riguarda solo l’1 per cento dei contribuenti, ossia circa 4000 persone iscritte nell’apposito registro. Di conseguenza, per gran parte dei contribuenti la rinuncia all’attuazione dell’articolo 34 capoverso 3 LIVA non comporterebbe alcun onere amministrativo supplementare.
Se un’impresa volesse passare dal periodo fiscale basato sull’anno civile a quello basato sull’esercizio commerciale, o viceversa, si porrebbe ad esempio la questione di come gestire i «mesi intermedi», ovvero i mesi che intercorrono tra la fine dell’anno civile e l’inizio del nuovo esercizio commerciale. Sorgerebbero inoltre domande su come trattare i cambiamenti dell’esercizio commerciale all’interno di un anno civile (ad es. in caso di spostamento della fine dell’esercizio commerciale dal 31 marzo al 30 maggio). Questi cambiamenti possono interessare anche altre disposizioni, ad esempio la determinazione dell’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 LIVA), la rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 cpv. 2 LIVA), la riunione dei servizi autonomi in unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA), l’imposizione di gruppo (art. 13 cpv. 2 LIVA), l’inizio e la fine dell’assoggettamento e dell’esenzione dall’assoggettamento (art. 14 cpv. 4 e 5 LIVA), la deduzione dell’imposta precedente in caso di doppia utilizzazione (art. 30 cpv. 2 LIVA), il consumo proprio (art. 31 cpv. 3 LIVA), lo sgravio fiscale successivo (art. 32 cpv. 2 LIVA), il periodo di rendiconto (art. 35 LIVA), il rendiconto annuale (art. 35a cpv. 2, 3 e 4 LIVA nonché art. 86a cpv. 2 e 6 LIVA), l’allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1 e 4 LIVA), il sistema di rendiconto (art. 39 cpv. 3 LIVA), la prescrizione del diritto di tassazione e dell’azione penale (art. 42 LIVA e art. 105 cpv. 1 LIVA), la correzione di lacune nel rendiconto (art. 72 cpv. 2 LIVA) e la sottrazione d’imposta (art. 96 cpv. 1 LIVA). Nella fase transitoria occorrerebbe rispettare fino a sei diversi termini di prescrizione. Tutte le questioni dovrebbero essere disciplinate in modo esaustivo nell’OIVA e nella prassi. L’entrata in vigore dell’articolo 34 capoverso 3 LIVA aumenterebbe quindi significativamente la complessità dell’IVA, già di per sé molto complessa, e comprometterebbe la certezza del diritto.
I costi informatici legati all’attuazione di questa disposizione ammontano a circa 2,2 milioni di franchi, esclusi i costi di esercizio (stato della stima dei costi: 2021). Inoltre, sarebbero necessari adeguamenti dispendiosi in termini di tempo. Sussisterebbe anche il rischio di dover rimandare progetti informatici di più ampia utilità per la maggioranza dei contribuenti.
1.2.4 Misure volte a contrastare gli abusi derivanti dai pagamenti in contanti
Per la Confederazione possono risultare minori entrate fiscali, in particolare nei settori in cui molte imprese operano sul mercato solo per un breve periodo e poi falliscono lasciando insoluti i crediti fiscali, con la conseguenza che la loro creazione di valore rimane non imposta. Il Consiglio federale voleva affrontare queste sfide nel quadro dell’ultima revisione parziale dell’OIVA, introducendo una procedura di notifica in caso di pagamenti in contanti di importo superiore a 15 000 franchi. Ciò avrebbe però creato falsi incentivi soprattutto per le imprese che applicano il metodo delle aliquote saldo; sulla base dei risultati della procedura di consultazione il Consiglio federale vi ha pertanto rinunciato6.
6 Rapporto sui risultati del 9 agosto 2024 concernente la procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sull’IVA, pag. 9.