Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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concernente l’adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024. In tale occasione si è provveduto a eliminare la voce di tariffa 7118.9010. Il suo contenuto è ora integrato nella voce di tariffa 7118.9000.

Numero 13: questo numero viene adeguato soltanto dal punto di vista redazionale affinché si riferisca anche all’imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici.

Art. 24 cpv. 5bis

Questo articolo viene adeguato dal punto di vista redazionale affinché si riferisca anche all’imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici.

Art. 29 cpv. 1quater

Mediante la presente modifica si traspone il contenuto normativo dell’articolo 111a cpv. 2 OIVA nella legge (adeguamento del rango normativo). Nel caso dell’IVA si applica il principio secondo cui i contribuenti possono dedurre l’imposta precedente versata nell’ambito della loro attività imprenditoriale. È vero che esistono eccezioni, ma non spetta alle imprese verificare se l’imposta sia stata loro trasferita a giusta ragione. Dal momento che nell’ambito del commercio dei diritti di emissione si sono verificati abusi, dal 2025 su queste prestazioni viene riscossa l’imposta sull’acquisto anziché l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Tuttavia la disposizione, volta a contrastare gli abusi, produce i suoi effetti solo se non viene elusa mediante il versamento dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che l’impresa destinataria della prestazione poi detrae come imposta precedente. Il senso e lo scopo della normativa vigente richiedono quindi che l’impresa destinataria della prestazione possa dedurre l’imposta precedente soltanto se quest’ultima è stata effettivamente conteggiata e versata dall’impresa che ha eseguito la prestazione. Ciò corrisponde alla vigente disposizione dell’ordinanza (art. 111a cpv. 2 OIVA).

Art. 34 cpv. 3

In occasione della presente modifica della LIVA, il capoverso 3, non ancora entrato in vigore, deve essere abrogato. Per informazioni dettagliate si rimanda al numero 1.2.3.

Art. 35 cpv. 1bis lett. b

Per errore, questa lettera non è stata modificata in occasione dell’ultima revisione. Per l’applicazione del rendiconto annuale deve valere lo stesso limite della cifra d’affari previsto per il metodo delle aliquote saldo. Il limite viene adeguato all’aumento dell’aliquota d’imposta, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 (cfr. anche art. 115 cpv. 1 AP-LIVA).

Art. 35a cpv. 3

Ai fini di una regolamentazione uniforme, per il passaggio dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale sarebbe opportuno applicare gli stessi termini previsti per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo. I termini di attesa possono essere adeguati da tre periodi fiscali a un periodo fiscale solo in occasione della presente modifica di legge, poiché al momento dell’adozione dell’ultima revisione parziale della LIVA non era