Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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Art. 79a
Se imprese estere eseguono in Svizzera prestazioni soggette a imposta e, a torto, non si fanno iscrivere nel registro dei contribuenti oppure non adempiono i propri obblighi di rendiconto e/o di pagamento, a causa della mancanza di accordi internazionali in materia di IVA, l’AFC non ha praticamente alcuna possibilità di riscuotere l’imposta dovuta. Per rimediare a questa situazione, l’AFC deve disporre di altri strumenti adeguati. I blocchi di rete rappresentano una misura efficace e proporzionata, poiché ostacolano l’accesso alle offerte delle imprese inadempienti prima ancora che i clienti possano usufruirne. A differenza del divieto di importazione o della distruzione delle forniture provenienti dalla vendita per corrispondenza, i blocchi di rete impediscono ai clienti di usufruire delle prestazioni acquistate. Per questo motivo, i blocchi di rete devono essere introdotti al primo posto nella serie delle misure amministrative già esistenti (divieto di importazione e successivamente distruzione). Questo strumento si rivelerebbe efficace anche nei confronti degli offerenti di prestazioni di servizi elettronici e sarebbe particolarmente utile per garantire l’adempimento dei nuovi obblighi introdotti in materia di imposizione delle piattaforme. A seguito dell’estensione delle misure amministrative, l’articolo 79a è oggetto di una revisione totale.
Capoverso 1: secondo l’articolo 79a capoverso 1 LIVA, le misure amministrative possono essere disposte nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b o prestazioni di servizi elettronici sul territorio svizzero. Al riguardo è irrilevante se una persona è considerata fornitore della prestazione in virtù della regola di attribuzione di cui all’articolo 20 LIVA o della regola di attribuzione relativa all’imposizione delle piattaforme di cui all’articolo 20a LIVA. La modifica intende estendere il campo di applicazione del capoverso 1 agli offerenti di prestazioni di servizi elettronici. Per motivi redazionali, nell’intero articolo si utilizza ora solo il verbo «disporre» (attualmente: «disporre», «ordinare» e «irrogare») in relazione alle misure amministrative. Questa modifica non influisce in alcun modo sulle condizioni materiali previste dal diritto vigente.
Capoverso 2: il capoverso 2 introduce i blocchi di rete, ponendoli al primo posto tra le misure amministrative che possono essere disposte. Il blocco di rete può essere disposto solo se il contribuente è stato previamente richiamato ai propri obblighi e gli è stato preannunciato tale blocco in caso di inadempienza (v. commenti al cpv. 5). In una prima fase, l’AFC deve disporre la misura nei confronti della persona interessata. Per motivi di proporzionalità, di regola l’effetto sospensivo di eventuali ricorsi presentati contro la decisione dell’AFC nei confronti del contribuente non deve essere revocato. Non appena la misura è stata disposta con decisione esecutiva, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad attuarla mediante una decisione generale pubblicata sul Foglio federale (v. commenti al cpv. 6).
Capoverso 3: l’esistente divieto di importazione è ora disciplinato al capoverso 3. In futuro, questo divieto può essere disposto solo se il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi nonostante il blocco di cui al capoverso 2. Per il resto non sono previste modifiche rispetto al diritto vigente.
Capoverso 4: la possibilità di distruggere i beni senza indennità è ora disciplinata al capoverso 4. Come in precedenza, la distruzione dei beni può essere disposta soltanto se il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi nonostante il divieto di importazione.
Capoverso 5: il nuovo capoverso 5 riprende senza modifiche l’attuale capoverso 2. Lo spostamento è frutto della riflessione secondo cui l’articolo 79a, integralmente riveduto, deve contenere prima le disposizioni materiali e poi quelle procedurali. Prima di disporre il blocco di rete, l’impresa interessata