Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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deve essere sentita e informata in merito ai propri obblighi nonché alla possibilità che, in caso di inadempienza, nei suoi confronti vengano adottate misure amministrative. Per contro, i destinatari della prestazione non vengono sentiti. Le misure amministrative potrebbero potenzialmente interessare un numero elevato di destinatari. Per l’AFC sarebbe impossibile individuarli e sentirli tutti. Inoltre, i destinatari delle prestazioni possono consultare l’elenco delle imprese pubblicato e quindi informarsi sull’imminente misura prima che questa venga attuata19. Se l’impresa ha la sede all’estero, il diritto di essere sentiti deve essere eventualmente concesso per via diplomatica. Le decisioni concernenti i blocchi di rete sono impugnabili con reclamo e successivamente con ricorso al Tribunale amministravo federale e al Tribunale federale.

Capoverso 6: i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a bloccare l’accesso alle offerte online delle imprese nei confronti delle quali è stata disposta una misura di cui al capoverso 2. A tal fine, l’AFC emana una decisione in cui sono indicate le offerte da bloccare. La decisione è pubblicata sul Foglio federale; tale pubblicazione vale come notificazione della decisione nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione. La possibilità di reclamo da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione è retta dall’articolo 83 LIVA. Questi devono adottare tutte le misure necessarie atte a garantire, nei limiti delle possibilità tecniche, che i propri utenti non possano più accedere ai contenuti bloccati. Il blocco dell’accesso alle offerte online deve essere effettuato in una forma conforme allo stato della tecnica; al riguardo la legge non prescrive una forma specifica (ad. es. blocchi IP o DNS). La scelta del metodo deve tenere conto del principio di proporzionalità. In analogia con la prassi adottata per il blocco dei giochi in denaro in linea non autorizzati, l’AFC deve mettere a disposizione dei fornitori di servizi di telecomunicazione un elenco facilmente accessibile dei contenuti da bloccare.

Capoverso 7: come finora, il divieto di importazione e la distruzione dei beni senza indennità devono essere eseguite dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Capoverso 8: l’AFC deve continuare a pubblicare i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa. Ciò è necessario affinché i consumatori possano informarsi prima di conferire un’ordinazione ed evitare così effetti negativi derivanti dalle misure amministrative. Questo aspetto è ora disciplinato al capoverso 7. Secondo la LIVA vigente, l’AFC deve pubblicare i nomi delle persone interessate solo quando la decisione è passata in giudicato. L’espressione «decisione passata in giudicato» è sostituita con «decisione esecutiva» per precisare che i nomi vengono pubblicati solo quando la misura è pronta per l’esecuzione.

Capoverso 9: non appena l’impresa adempie i propri obblighi, le misure disposte e la pubblicazione del nome dell’impresa devono essere revocate. Questa procedura si applica già oggi in virtù del principio di proporzionalità, ma ai fini della certezza del diritto viene specificata nel nuovo capoverso 9.

Art. 115 cpv. 1, secondo periodo

Per errore, questo capoverso non è stato modificato in occasione dell’ultima revisione. In caso di modifica delle aliquote d’imposta, i limiti previsti per l’applicazione del rendiconto annuale devono essere adeguati a quelli previsti per l’applicazione del metodo delle aliquote saldo (cfr. anche art. 35 cpv. 1bislett. b AP-LIVA).

19 FF 2021 2363 pag. 55 seg.