Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per i contribuenti

5.1.1 Mozione Engler 18.3235 concernente l’imposizione delle combinazioni di prestazioni

Il numero complessivo dei contribuenti che possono applicare la regola combinatoria è stimato a 40 000 al massimo. Occorre tenere presente che si tratta del numero di contribuenti che potrebbero potenzialmente formare combinazioni di prestazioni, poiché operano nei settori interessati. Non è dato sapere quanti di essi applichino effettivamente la regola combinatoria, né sono possibili stime al riguardo. L’imposizione delle combinazioni di prestazioni secondo la regola del 55/45 per cento consente ai contribuenti di formare «pacchetti di prestazioni» in condizioni agevolate e di ridurre così il loro onere in materia di IVA. Gli alberghi potrebbero, ad esempio, offrire prestazioni quali skipass, trattamenti benessere, cene, visite guidate e viaggi in treno, generalmente imponibili all’aliquota normale dell’8,1 per cento, in combinazione con la prestazione alberghiera imponibile all’aliquota speciale del 3,8 per cento. La modifica della regola combinatoria comporta inoltre che, in futuro, i trattamenti in pensione completa possano essere imposti integralmente all’aliquota speciale. Secondo la determinazione forfetaria, finora il 35 per cento delle prestazioni era imponibile all’aliquota normale, mentre il restante 65 per cento all’aliquota speciale. Inoltre, le combinazioni di prestazioni sono spesso offerte nel commercio al dettaglio, dai vivai e nel settore della formazione. Nel commercio al dettaglio, ad esempio, sono ipotizzabili diverse combinazioni di prestazioni composte sia da prestazioni imponibili all’aliquota ridotta del 2,6 per cento che da prestazioni imponibili all’aliquota normale dell’8,1 per cento (ad es. cesti regalo contenenti vino, caffè con macchina da caffè, cioccolato con giocattolo ecc.). Il vantaggio dei margini rispetto alla concorrenza sulla parte generalmente imponibile all’aliquota normale ammonterebbe rispettivamente al 4,3 e al 5,5 per cento. Il contribuente potrebbe trasferire il vantaggio fiscale ai clienti abbassando i prezzi, con conseguente incremento della domanda, oppure aumentare i propri margini. In entrambi i casi, la sua situazione economica migliorerebbe. Tuttavia, limitando l’applicazione della regola combinatoria a prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero, alcune combinazioni di prestazioni consentite dal diritto vigente non sarebbero più possibili. Si tratta ad esempio delle combinazioni di prestazioni nel settore della consulenza e dell’analisi di beni, effettuate a persone con sede all’estero. La modifica proposta, benché abolisca le esistenti possibilità di combinazione per le prestazioni eseguite all’estero, determina complessivamente un aumento delle possibili combinazioni di prestazioni, in particolare nel settore turistico.

Nel complesso, la modifica della regola combinatoria dal 70/30 al 55/45 per cento non dovrebbe implicare aumenti o diminuzioni dell’onere amministrativo, poiché si prevede che la normativa proposta sarà applicata perlopiù da contribuenti che la utilizzano già oggi e che quindi conoscono bene le relative procedure, ormai consolidate. Perciò nel presente rapporto si rinuncia a presentare una stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI. I contribuenti che applicano la regola combinatoria devono documentare con idonee registrazioni la ripartizione in termini di valore tra le diverse prestazioni. L’onere per la preparazione della prova relativa al calcolo dovrebbe rimanere invariato, a prescindere dalla regola applicata (70/30 % o 55/45 %). Un leggero onere supplementare potrebbe risultare per i contribuenti che formano combinazioni di prestazioni composte da prestazioni il cui luogo si trova all’estero e che sono consentite dal diritto vigente. In futuro, queste prestazioni devono essere valutate e fatturate separatamente.