Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio federale è però consapevole del fatto che molte prestazioni eseguite nell’ambito della «gig economy» e della «sharing economy» non sono assoggettate all’imposta. Gli offerenti sono infatti privati o microimprese esentati dall’obbligo fiscale, visto che realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 100 000 franchi. Per le imprese che conseguono cifre d’affari più cospicue, che hanno dipendenti (ad es. gli alberghi e le imprese di taxi), e che devono fatturare le loro prestazioni comprensive di IVA, questa situazione può causare svantaggi concorrenziali.
Nel confronto internazionale, i blocchi di rete sono impiegati da molti Paesi come strumento di regolamentazione9. Il meccanismo previsto nel presente avamprogetto, ossia il blocco degli indirizzi IP, si è affermato come la forma più efficace. In questo senso, la misura proposta non costituisce uno «swiss finish». Per quanto risulta, nel contesto internazionale tale misura non viene però applicata ai fini dell’IVA, bensì principalmente per la protezione della proprietà intellettuale o la prevenzione del gioco d’azzardo non autorizzato.
2.3 Misure volte a contrastare gli abusi derivanti dai pagamenti in contanti
Per quanto risulta, la direttiva IVA dell’UE non prevede misure specifiche per contrastare gli abusi derivanti dai pagamenti in contanti. Lascia però agli Stati membri la possibilità di introdurre l’imposta sull’acquisto per determinati settori o prestazioni10. Numerosi Stati membri hanno fatto uso di questa possibilità in uno o più settori11. In particolare negli Stati confinanti con la Svizzera (eccetto il Principato del Liechtenstein che recepisce in ampia misura la legislazione svizzera in materia di IVA) determinate prestazioni del settore delle costruzioni soggiacciono all’imposta sull’acquisto12.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Imposizione delle combinazioni di prestazioni
Come finora, la normativa relativa all’imposizione uniforme delle combinazioni di prestazioni si applicherà sia alle prestazioni imponibili ad aliquote differenti sia alle prestazioni imponibili, esenti ed escluse dall’imposta, offerte come combinazione di prestazioni. In deroga alla normativa vigente e conformemente al testo della mozione modificato dal Parlamento, la nuova normativa deve tuttavia poter essere applicata solo se il luogo di tutte le prestazioni interessate si trova in territorio svizzero (v. n. 1.2.1). Di conseguenza, occorre rinunciare alla possibilità, introdotta nel gennaio 2018, di
9 Cfr. Ufficio federale di giustizia, «„Internetsperre“ und ihre Alternativen ‒ Notiz zum Geldspielgesetz» (disponibile anche in francese), 4 luglio 2017, n. 2.3; per maggiori ragguagli cfr. European Union Intellectual Property Office, «Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union», marzo 2021, n. 2.
10 Art. 199 della direttiva 2006/112/CE, del 28 nov. 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell’11 dic. 2006.
11 Commissione europea, «Assessment of the application and impact of the optional ‘Reverse Charge Mechanism’ within the EU VAT system ‒ Final Report», novembre 2014, appendice 7.
12 Germania: § 13b par. 2 n. 4 Umsatzsteuergesetz; Austria: § 19 par. 1 lett. a Umsatzsteuergesetz; Italia: art. 17 par. 6 lett. a decreto del Presidente della Repubblica ‒ Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, n. 633; Francia: art. 283-2 nonies Code général des impôts.