Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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Art. 21 cpv. 2 n. 4

Con questa modifica, la LIVA viene adeguata a una modifica degli atti normativi menzionati di seguito. La modifica è già stata recepita nella prassi dell’AFC e pertanto non influisce in alcun modo sulla situazione giuridica. L’esclusione dall’imposta è stata inserita sulla base dell’articolo 25a capoverso 1 LAMal in combinato disposto con l’articolo 33 lettera b OAMal e con l’articolo 7 capoversi 1 e 2 lettera c OPre. Queste disposizioni disciplinano l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione di base per le cure prestate da infermieri, da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (Spitex) o in case di cura. Il 28 novembre 2021 l’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»17 è stata accolta da Popolo e Cantoni. Secondo il nuovo articolo 117b Cost., la Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria. Sono autorizzati come fornitori di prestazioni secondo la LAMal tutti gli infermieri di cui all’articolo 49 OAMal e tutte le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (Spitex) di cui all’articolo 51 OAMal. Di conseguenza, questi possono effettuare determinate prestazioni senza prescrizione medica. L’articolo 7 OPre, modificato ed entrato in vigore il 1° luglio 2024, definisce tali prestazioni. Nello specifico, si tratta di prestazioni di valutazione, consigli e coordinamento (art. 7 cpv. 2 lett. a OPre) nonché delle cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre). Le prestazioni effettuate previa prescrizione o mandato medico sono disciplinate nell’articolo 7 capoverso 2 lettera b OPre. Eliminando la condizione «purché siano state prescritte da un medico», espressa nell’articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA, si precisa che tutte le prestazioni di cura di cui all’articolo 7 capoverso 2 OPre rientrano nel campo d’applicazione delle prestazioni escluse dall’imposta. Per contro, le prestazioni di cura effettuate per migliorare il benessere non sono escluse dall’imposta. Ciò esige una precisazione nell’OPre mediante l’inserimento di un pertinente rimando (v. n. 3.2.4).

Art. 23 cpv. 2 n. 10, 12 lett. a e 13

Numero 10: per errore, questo numero non è stato abrogato in occasione dell’ultima revisione. Dal 1° gennaio 2025, secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA, le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie sono escluse dall’imposta. Pertanto, l’esclusione dall’imposta per queste prestazioni non è più necessaria e va abrogata. Poiché le prestazioni di viaggio rivendute dalle agenzie di viaggio sono escluse dall’imposta, le agenzie non hanno più diritto alla deduzione dell’imposta precedente quando acquistano prestazioni di viaggio (ad es. l’alloggio, il trasporto e il vitto) il cui luogo non è sito in territorio svizzero (art. 29 cpv. 1 LIVA). Tuttavia, secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIVA tali prestazioni possono essere assoggettate all’imposta su base volontaria, al fine di evitare l’accumulo d’imposta per le prestazioni effettuate a un contribuente. Se rivende prestazioni di viaggio il cui luogo è sito all’estero, l’agenzia di viaggio può dedurre l’imposta precedente sulle spese connesse a queste prestazioni (art. 29 cpv. 1terLIVA).

Dal 1° gennaio 2025 le prestazioni effettuate da organizzatori di manifestazioni sono imponibili nel luogo della prestazione (art. 8 cpv. 1 LIVA) e non più nel luogo del prestatore. Pertanto, per queste prestazioni l’esenzione dall’imposta non è più necessaria e la disposizione deve essere abrogata.

Numero 12: per errore, questo numero non è stato adeguato in occasione dell’ultima revisione. Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza del 15 febbraio 202318 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e

17 Cfr. RU 2022 240 e FF 2022 894.

18 RU 2023 86