Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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al sequestro. Tuttavia, se questi strumenti non si rivelano efficaci, ad esempio perché un’impresa ha la propria sede all’estero e la Svizzera non ha concluso alcun accordo internazionale con lo Stato interessato, devono comunque esistere delle possibilità di intervento. Solo così è possibile garantire una parità di trattamento con le imprese che rispettano le regole, in particolare con quelle operanti nell’economia nazionale. La parità di trattamento è indispensabile, perché altrimenti si producono distorsioni della concorrenza a scapito delle imprese che assumono un comportamento corretto. In mancanza di accordi pertinenti, non si intravedono strumenti meno restrittivi nei confronti degli offerenti che eseguono prestazioni di servizi elettronici dall’estero. I blocchi di rete si ripercuoterebbero anche sui consumatori ma, poiché questi possono utilizzare le offerte delle piattaforme che operano in modo conforme alla legge, il loro diritto all’informazione non verrebbe limitato in modo rilevante. Se la persona che gestisce la piattaforma elettronica è considerata fornitore della prestazione e l’accesso alle sue offerte online venisse bloccato, ne sarebbero interessati anche i venditori e gli offerenti che utilizzano la piattaforma per commercializzare le proprie prestazioni. L’interesse pubblico a garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA per ridurre le distorsioni concorrenziali correlate all’imposta giustificherebbe una siffatta ingerenza. A prescindere da ciò, rispetto alle misure vigenti (divieto di importazione e distruzione), i blocchi di rete
– da prevedere anche nella vendita per corrispondenza – sono meno gravosi per i consumatori. Essi impediscono a questi ultimi di ordinare e pagare beni che potrebbero anche essere distrutti al confine. Infine, i blocchi di rete sono anche una misura sensata. Le imprese interessate verrebbero informate in merito ai loro obblighi mediante una procedura complessa, che all’occorrenza può prevedere anche una notifica per via diplomatica. Non appena l’impresa interessata adempie i propri obblighi, come tutti gli altri concorrenti che operano nel rispetto della legge, non sarebbe avviata nei suoi confronti alcuna misura o le misure disposte sarebbero immediatamente revocate. La misura è sensata per i consumatori, purché il mercato offra alternative all’offerta dell’impresa interessata. In tal caso, i consumatori non subirebbero alcun svantaggio, dal momento che potrebbero acquistare la prestazione richiesta presso un’impresa che adempie i propri obblighi.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
I trattati bilaterali tra la Svizzera e l’UE interessano l’IVA soltanto nel quadro dell’assistenza amministrativa e giudiziaria22. Queste disposizioni non subiscono alcuna modifica a seguito del progetto.
I blocchi di rete potrebbero potenzialmente riguardare, analogamente alle vigenti misure amministrative di cui all’articolo 79a LIVA, anche le imprese con sede nell’UE. Se si rivelassero discriminatori o sproporzionati, i blocchi di rete potrebbero essere contrari all’Accordo del 22 luglio 197223 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (accordo di libero scambio 72; di seguito ALS72). Quando sono state adottate le misure amministrative, il Consiglio federale era del parere che il divieto di importazione e la distruzione non fossero né discriminatori né sproporzionati e che pertanto la compatibilità con l’ALS27 fosse confermata24. Dato che i blocchi di rete costituiscono misure meno severe rispetto a quelle già decise, non vi è alcun motivo per scostarsi dalla valutazione espressa allora. I blocchi di rete sono quindi compatibili con l’ALS27.
22 RS 0.351.926.81
23 RS 0.632.401
24 FF 2021 2363 pag. 71