Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

parallelamente la regola del 55/45 per cento limitandola alle prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero e alle combinazioni di prestazioni che comprendono prestazioni imponibili all’aliquota speciale. Questa possibilità è stata però scartata, poiché l’interazione tra le due regole sarebbe molto complessa. Infatti, un contribuente che esegue prestazioni il cui luogo si trova sia in territorio svizzero che all’estero dovrebbe in molti casi effettuare un doppio calcolo: in primo luogo dovrebbe esaminare le prestazioni secondo la regola del 70/30 per cento per determinare il luogo della prestazione. Se il luogo della prestazione risultasse in territorio svizzero, in una seconda fase dovrebbe esaminare se, per la determinazione dell’aliquota d’imposta, si possa applicare la regola del 70/30 per cento o quella del 55/45 per cento. Una simile procedura sarebbe onerosa da documentare per il contribuente e, inoltre, soggetta a errori. Per l’AFC ciò implicherebbe un onere maggiore nell’attività di controllo. L’argomentazione secondo cui queste regole potrebbero essere applicate su base volontaria, e che quindi la complessità non ostacolerebbe la loro applicazione, va considerata in funzione del contesto. Infatti, le imprese che, a causa della complessità, rinunciano ad applicare tali regole rischiano di subire uno svantaggio concorrenziale.

Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 29 settembre 20234 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) occorre verificare se per le piccole e medie imprese (PMI) possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori. La regola combinatoria, applicabile a titolo facoltativo, è impostata nel modo più semplice possibile: in caso di controllo dell’IVA, le imprese devono essere in grado di dimostrare come sono composte le combinazioni di prestazioni. Non sono previsti requisiti formali né devono essere fornite periodicamente prove all’AFC. Per tutte le imprese l’onere amministrativo è esiguo e non cambia a seguito dell’adeguamento della regola dal 70/30 per cento al 55/45 per cento.

1.2.2 Imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici

Il Consiglio federale ha esaminato se l’imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici possa essere limitata ai casi in cui gli offerenti non sono iscritti nel registro dei contribuenti. In alternativa, l’Esecutivo ha anche valutato se l’esenzione fiscale applicabile alla prestazione dell’offerente a favore della piattaforma possa essere soppressa. L’esame di entrambe le varianti era motivato dall’intento di evitare che, per le forniture eseguite sul territorio svizzero, gli offerenti assoggettati dovessero distinguere tra prestazioni rese direttamente al cliente (in linea di principio imponibili sul territorio svizzero) e prestazioni rese mediante una piattaforma (esenti dall’imposta per gli offerenti). Il Consiglio federale ha abbandonato la prima variante, perché avrebbe comportato un onere notevolmente maggiore per le piattaforme. Sarebbe stato infatti necessario introdurre un processo per la registrazione, la convalida e la gestione delle iscrizioni degli offerenti nel registro dei contribuenti, complicando inutilmente l’intera procedura e aumentando il rischio di errori del sistema. L’Esecutivo ha scartato anche la seconda variante, perché non avrebbe necessariamente ridotto l’onere amministrativo per gli offerenti assoggettati, anche se questi avrebbero potuto trattare fiscalmente allo stesso modo tutte le prestazioni imponibili sul territorio svizzero. Tuttavia, per emettere correttamente le fatture, gli offerenti avrebbero dovuto comunque chiarire se la prestazione fosse stata resa direttamente al cliente oppure mediante una piattaforma. In quest’ultimo caso, l’IVA avrebbe dovuto essere fatturata alla piattaforma, mentre nei confronti del cliente l’IVA avrebbe dovuto essere indicata solo se l’ordinazione fosse stata effettuata direttamente e non mediante una piattaforma. Il Consiglio federale preferisce quindi basarsi sul sistema esistente di imposizione delle piattaforme per le forniture.

4 RS 930.31