Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine
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23.3012 «Imposta sul valore aggiunto. Assoggettare all’IVA le piattaforme online per i servizi elettronici», depositata dalla CET-S il 13 febbraio 2023.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.1 Imposizione delle combinazioni di prestazioni
Per quanto risulta, una normativa secondo cui più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante non è contemplata dal diritto europeo in materia di IVA. Trattandosi sia di un’agevolazione fiscale che di una semplificazione per le imprese che possono applicarla su base volontaria, tale normativa non costituisce uno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI.
2.2 Imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici
L’imposizione delle piattaforme determina la finzione giuridica secondo cui la piattaforma elettronica è considerata fornitore della prestazione. Nel diritto europeo esiste una normativa paragonabile: se le prestazioni di servizi elettronici sono rese attraverso una piattaforma elettronica, in linea di principio si presume che la prestazione debba essere attribuita ai gestori della piattaforma8. Questa presunzione può tuttavia essere confutata se i gestori della piattaforma designano esplicitamente gli offerenti e se, negli accordi contrattuali tra le parti, risulta che gli offerenti devono essere considerati i fornitori della prestazione.
La normativa proposta è quindi paragonabile a quella del vigente diritto europeo. A differenza del diritto europeo, nel diritto svizzero viene però stabilita una finzione inconfutabile e non una presunzione confutabile. In questo modo si intende garantire una maggiore certezza del diritto, giustificando così uno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI.
Nel quadro del pacchetto di misure sull’IVA nell’era digitale («valued added tax in the digital age», denominato pacchetto ViDA), l’UE ha annunciato che le piattaforme saranno assoggettate all’imposta anche per le prestazioni eseguite nell’ambito della «gig economy» e della «sharing economy». Nello specifico si tratta, ad esempio, della locazione di alloggi e dei trasporti di persone prenotati online. Agli Stati membri viene comunque data la possibilità di non applicare l’imposizione delle piattaforme nel caso in cui gli offerenti siano piccole imprese. In Svizzera, su richiesta dell’AFC le piattaforme interessate sono tenute a mettere a disposizione le informazioni sugli offerenti che vi operano. Poiché gli offerenti di alloggi e di trasporti di persone sono generalmente persone domiciliate in territorio svizzero, l’AFC dispone di strumenti efficaci per controllare e assicurare l’adempimento degli obblighi da parte loro. Ai fini della corretta applicazione dell’imposta non è pertanto necessario, e pertanto neppure proporzionato, attribuire queste prestazioni alle piattaforme sotto il profilo dell’IVA.
8 Art. 9 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, del 15 mar. 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, GU L 077 del 23 mar. 2011 in combinato disposto con l’art. 28 della direttiva 2006/112/CE, del 28 nov. 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell’11 dic. 2006.