Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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ancora chiaro se nell’OIVA sarebbero stati apportati gli adeguamenti necessari per introdurre periodi di attesa più brevi per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo.

Art. 37 cpv. 4

Le disposizioni riguardanti il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa sono state adeguate in occasione dell’ultima revisione parziale dell’OIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Ora, al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo, l’imposta precedente dedotta sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi deve essere corretta e restituita all’AFC. In compenso, in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo, per l’imposta precedente non ancora dedotta sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi può essere richiesta la restituzione da parte dell’AFC. Grazie alle correzioni previste in caso di adesione o di rinuncia al metodo delle aliquote saldo, non sussiste più alcun incentivo a modificare il metodo di rendiconto per motivi di ottimizzazione fiscale. Di conseguenza, non vi è più alcuna ragione per prevedere un periodo di attesa di tre anni per passare nuovamente al metodo delle aliquote saldo. La disposizione di legge può essere adeguata soltanto ora, poiché al momento dell’adozione dell’ultima revisione parziale della LIVA non era ancora chiaro se le modifiche dell’ordinanza sopra descritte, relative alle correzioni in caso di passaggio, sarebbero state effettivamente apportate.

Art. 45 cpv. 1 lett. a ed e

Capoverso 1 lettera a: si tratta di una precisazione linguistica concernente le versioni italiana e francese: l’espressione «prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni» è sostituita con «prestazioni di servizi elettronici o in materia di telecomunicazioni».

Capoverso 1 lettera e: l’aggiunta «in territorio svizzero» intende esplicitare che soggiacciono all’imposta sull’acquisto soltanto le prestazioni il cui luogo si trova in territorio svizzero. Ciò discende già oggi dal principio della territorialità ma, ai fini della certezza del diritto, questo aspetto deve essere esplicitamente ancorato anche nel testo della lettera e, come avviene anche per le altre lettere di questa disposizione.

L’enunciato «sempre che tale trasferimento non sia escluso dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e» va eliminata in quanto superflua, dal momento che l’articolo 45a LIVA stabilisce già che le prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 non soggiacciono all’imposta sull’acquisto. L’omissione di questo enunciato non influisce in alcun modo sulla situazione giuridica.

Secondo il diritto vigente possono verificarsi situazioni in cui la prestazione soggiace sia all’imposta sull’acquisto secondo il capoverso 1 lettera e sia all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. In virtù del principio generale del diritto secondo cui la legge specifica prevale su quella generale, in tali casi viene riscossa solo l’imposta sull’acquisto. Ai fini della certezza del diritto, questo principio è attualmente sancito nell’articolo 111a capoverso 1 OIVA. L’aggiunta all’articolo 45 capoverso 1 lettera e intende esplicitare tale principio anche nella legge (adeguamento del rango normativo), al fine di garantire una maggiore certezza del diritto.