Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 28 pagine

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Nel parere del 25 aprile 2018 il Consiglio aveva proposto di respingere la mozione, poiché la riteneva un tentativo nascosto di ridurre l’IVA, soprattutto per l’industria alberghiera. Secondo l’Esecutivo la misura accentuerebbe gli svantaggi competitivi dei settori che offrono le stesse prestazioni, ma non come parte di una combinazione di prestazioni. L’adeguamento della regola combinatoria metterebbe altresì in secondo piano l’obiettivo primario di semplificare la fatturazione e il rendiconto dell’imposta. Infatti, si ricorrerebbe alla regola combinatoria, applicabile a titolo facoltativo, in primo luogo per ottenere sgravi fiscali e solo marginalmente per semplificare le fatture e i rendiconti.

1.1.2 Imposizione delle piattaforme che eseguono prestazioni di servizi elettronici

Se si eseguono prestazioni di servizi elettronici come il download o lo streaming di software, app, film e musica a clienti con sede o domicilio in Svizzera, tali prestazioni soggiacciono all’imposta. Le imprese assoggettate all’imposta con sede in Svizzera trasferiscono l’IVA nelle loro fatture al destinatario della prestazione e la versano all’AFC. Parimenti, le imprese con sede all’estero che eseguono prestazioni di servizi elettronici per acquirenti non assoggettati all’imposta (in particolare le prestazioni «business to consumer», B2C) devono iscriversi nel registro dei contribuenti, fatturare l’IVA e versarla all’AFC se realizzano a livello mondiale una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili. Per contro, se un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti esegue esclusivamente prestazioni di servizi elettronici per imprese svizzere assoggettate all’imposta (B2B), l’allestimento del rendiconto spetta all’impresa svizzera (imposta sull’acquisto). Questa normativa garantisce, almeno in teoria, l’imposizione completa delle prestazioni di servizi elettronici.

La mozione della CET-S 23.3012 chiede che le prestazioni di servizi elettronici siano attribuite alle piattaforme, in modo che in futuro siano queste ultime a versare l’IVA. Gli autori della mozione argomentano la loro richiesta principalmente affermando che l’imposizione più ampia consentirebbe di ridurre le distorsioni della concorrenza causate dalle difficoltà di attuazione, nella prassi, della normativa sopra descritta. Il Consiglio federale aveva proposto di accogliere la mozione. Tuttavia, nel suo parere aveva precisato che, rispetto alla vendita per corrispondenza, la necessità d’intervento nel caso delle prestazioni di servizi elettronici era chiaramente più contenuta e che, nella prassi, potevano verificarsi problemi di attuazione. La valutazione della necessità di agire e della fattibilità, descritta nel presente rapporto, conferma tale posizione (v. al riguardo i n. 1.2.2, 5.1.2 e 5.2.1). La presente proposta di attuazione della mozione si prefigge di favorire un ampio dibattito su vantaggi e svantaggi dell’estensione dell’imposizione delle piattaforme alle prestazioni di servizi elettronici e, in particolare, di aiutare a capire se l’estensione possa effettivamente ridurre gli svantaggi concorrenziali dovuti all’IVA.

Le prestazioni di servizi elettronici sono assoggettate all’IVA già oggi. Infatti, l’esecuzione di prestazioni di servizi elettronici per destinatari non assoggettati in territorio svizzero (in particolare B2C) comporta per le imprese con sede all’estero l’obbligo di iscrizione in Svizzera. Per l’AFC è quasi impossibile rammentare ai numerosi offerenti in tutto il modo i loro obblighi e verificarne l’adempimento. Ne consegue che, nella prassi, potrebbero affiorare lacune nell’imposizione. Non si conoscono né il numero totale di offerenti né il volume complessivo di prestazioni di servizi elettronici interessate. Tuttavia, finora, all’AFC sono noti soltanto casi isolati di inadempimento degli obblighi.

Se le imprese estere che offrono prestazioni di servizi elettronici non sono iscritte nel registro dei contribuenti in Svizzera e tali prestazioni vengono acquistate da imprese in Svizzera, queste ultime devono dichiarare e versare l’IVA all’AFC all’atto dell’acquisto (imposta sull’acquisto). Per le prestazioni offerte mediante una piattaforma, la domanda ricorrente è: a chi attribuire la prestazione? Secondo l’attuale situazione giuridica, l’aspetto relativo all’attribuzione deve essere valutato in base