Progetto posto in consultazione OAMal

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 27 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2 […]

VI

L’ordinanza del 14 novembre 20185 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 1 lett. c n. 4

1Un operatore sanitario che dispone di un’autorizzazione di dispensazione cantonale può importare in piccole quantità un medicamento per uso umano pronto per l’uso non omologato in Svizzera, sempreché:

c. in relazione al medicamento in questione:

4. in virtù dell’articolo 69bbisdell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie (OAMal), nella limitazione di un medicamento nell’elenco delle specialità figurino dimensioni delle confezioni, forme galeniche o dosaggi più economici e più idonei.

2 […]

VII

Disposizioni transitorie della modifica del XX XX 20XX

1La modifica del (data) si applica anche alle procedure pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2°Per i medicamenti che figurano già nell’elenco delle specialità, l’UFSP verifica in occasione del prossimo riesame delle condizioni di ammissione, ma al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica, se sono adempiute le condizioni per una compensazione ai sensi dell’articolo 65bsepties, e stabilisce l’importo da restituire. Le cifre d’affari esistenti fino all'anno precedente l'entrata in vigore non vengono considerati in questo periodo. Per contro, la maggiore cifra d’affari rispetto all'anno precedente l'entrata in vigore rientrano già nel modello di ripercussioni sui costi ai sensi di un'applicazione parziale.

5 RS 812.212.1

6 RS 832.102